Regolarizzazione del magazzino con imposta sostitutiva

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Regolarizzazione del magazzino con imposta sostitutiva

I commi dai 78 a 85 dell’unico articolo della legge n. 213/2023 – Bilancio 2024 – contemplano l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, ma limitatamente al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

ATTENZIONE: La regolarizzazione si applica alle imprese che predispongono il bilancio sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali, escludendo i soggetti che fanno ricorso ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Adeguamento del magazzino: procedura

La disciplina della regolarizzazione può avvenire attraverso:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali (quantità o valori) superiori rispetto a quelli effettivi,
  • la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Vediamo le conseguenze a cui condurranno le due operazioni. Infatti sia l’eliminazione di rimanenze superiori o l’inserimento di rimanenze omesse con effetto al 1° gennaio 2023, mette in evidenza discrepanze con quanto presente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, che trascina dubbi sulla redazione di quel bilancio, e/o di quelli precedenti, nonché delle relative dichiarazioni dei redditi.

Le disposizioni della legge di bilancio 2024 stabiliscono che se vengono eliminati valori o quantità di magazzino, si andrà incontro al pagamento:

  • dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
  • di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate sopra e il valore eliminato.

Se si procede, invece, con l’iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto.

I soggetti devono indicare l'adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Versamento imposta sostitutiva

Le imposte dovute – recita la disciplina - sono versate in due rate di pari importo;

  • la prima ha come termine quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
  • la seconda prevede come termine quello di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Si aggiunge che, in caso di mancato pagamento nei termini suddetti, di procederà con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

NOTA BENE: L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguenze dell’adeguamento di magazzino

I valori risultanti dalle variazioni poste in essere con l’eliminazione o l’iscrizione di valori sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Inoltre, come anche indicato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 115/2000 recante chiarimenti sulle disposizioni di simile contenuto di cui all’art. 7, commi 9-14, L. n. 488/1999 (finanziaria 2000), “l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere”.

Ancora, nel limite del valore iscritto o eliminato, i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

Qualora dovessero emergere, dall’applicazione della normativa in parola, maggiori entrate alle casse dello Stato, si stabilisce che esse vadano al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (L. n. 197/2022).

Si attendono anche per questa misura chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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