Regolamento di condominio. No alla riserva di redazione successiva

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 8606 dell'11 aprile 2014 – la clausola contenuta in un contratto di compravendita di immobile con la quale il costruttore-venditore si riserva la redazione, in un secondo momento, del regolamento condominiale è da ritenere nulla.

Nullità della clausola per eccessiva discrezionalità

In questa ipotesi, infatti, la mancata individuazione di un preciso oggetto del mandato lascia al costruttore-venditore una eccessiva discrezionalità.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 45 - Nulla la riserva sul regolamento

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