Registrazione di atti: codici tributo per somme derivanti dai controlli
Pubblicato il 12 luglio 2024
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Resi noti nuovi codici tributo per consentire il pagamento delle somme dovute tramite il modello F24 risultanti da attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti.
Questo a seguito dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell’8 novembre 2011, che ha esteso le modalità di versamento previste dall'articolo 17, Dlgs n. 241/1997, alle entrate suddette.
Successivamente, con varie risoluzioni, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento spontaneo dei tributi o in relazione ad avvisi di liquidazione.
Con risoluzione n. 35 dell’11 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce, per consentire il versamento tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito delle attività di controllo per le fattispecie rappresentate, i codici tributo.
Questi sono confluiti in varie tabelle, differenziati per tipologia di definizione, come segue:
- somme dovute a seguito di definizione per pagamento o per acquiescenza ex articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
- somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dell’anno di registrazione e nei campi “codice ufficio” e “codice atto” dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
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