Regime speciale agenzie di viaggio. Armonizzazione con Gruppo IVA

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Regime speciale agenzie di viaggio. Armonizzazione con Gruppo IVA

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la relazione tra la normativa sul Gruppo IVA, disciplinata dal Titolo V-bis del DPR n. 633/1972, e il regime speciale riservato alle agenzie di viaggi previsto dall’articolo 74-ter dello stesso DPR. con la risposta all’interpello n. 24 pubblicata ieri

Il caso analizzato – che ha portato alla pubblicazione della risposta n. 24 dell’11 febbraio 2025 - riguarda un’azienda (Gamma) che funge da intermediario per i servizi offerti sulle piattaforme di welfare aziendale e che, nell’ambito di tale attività, opera anche come agenzia di viaggi soggetta al regime speciale.

Gamma dal 2024 è entrata nel gruppo Iva di Alfa ed ha maturato un'eccedenza di costo di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.M. n. 340 del 30 luglio 1999; chiede se sia possibile riportare a favore del Gruppo IVA tale eccedenza riferita all'anno antecedente alla partecipazione al Gruppo IVA a fronte dell'applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio di cui all'art. 74­ter del DPR n. 633/1972.

Analisi del quadro di riferimento delle agenzie di viaggio

L’articolo 74-ter del DPR n. 633 del 1972 introduce un particolare regime IVA agevolato destinato alle agenzie di viaggio e turismo, oltre che ai cosiddetti tour operator che organizzano e commercializzano "pacchetti turistici" direttamente o per il tramite di intermediari.

Questo regime prevede un sistema di calcolo dell’imposta basato sul principio "base da base". Tale disciplina trova il suo fondamento negli articoli 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e le relative modalità di applicazione sono dettagliate nel Decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340. 

In base all’articolo 6 dello stesso decreto, l’IVA viene calcolata sulla differenza tra l’importo percepito dall’agenzia di viaggio e il totale dei costi sostenuti, comprensivi dell’imposta, per l’acquisto di beni e servizi da fornitori terzi destinati direttamente al viaggiatore. Su tale margine, calcolato per gruppi di operazioni, si determina l’imposta da versare periodicamente. Non è consentito detrarre l’IVA relativa ai costi sostenuti secondo le regole ordinarie. 

La fattura deve essere emessa nel momento in cui viene ricevuto il pagamento totale del corrispettivo o, se precedente, all’inizio del viaggio o del soggiorno. Se le transazioni avvengono tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del D.M. n. 340/1999, qualora i costi sostenuti in un determinato periodo risultino superiori ai ricavi delle operazioni imponibili, l’eccedenza viene riportata e sommata ai costi registrati nel periodo successivo (mese, trimestre o anno).

Riporto delle eccedenze di costo nel gruppo IVA

Nel caso studiato, come detto, Gamma, attiva nel mercato dei flexible benefit, è entrata a far parte di un Gruppo IVA con effetto dall'1/1/2024.

Dalla dichiarazione IVA 2024, riferita all’anno d’imposta 2023, emerge che Gamma aveva scelto di tenere separate le diverse attività svolte, ossia quella di agenzia di viaggi e quella più generale di fornitura di servizi alle imprese. In relazione all’attività di agenzia di viaggi, la società ha registrato un’eccedenza di costi.

Il dubbio riguarda l’armonizzazione delle disposizioni relative al regime speciale delle agenzie di viaggio con la normativa sul Gruppo IVA (articoli 70-bis e seguenti del Decreto IVA e D.M. 6 aprile 2018). In particolare, si tratta degli obblighi e diritti inerenti al calcolo, alla liquidazione e al versamento dell’imposta da parte del Gruppo.

Secondo quanto previsto dal Titolo V-bis del DPR 633/72, il Gruppo IVA assume la titolarità degli obblighi e dei diritti connessi all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per tutte le operazioni in cui l’IVA diventa esigibile o il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dalla data in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo diventa effettiva. Al contrario, per le operazioni effettuate prima dell’adesione al Gruppo, gli obblighi e i diritti restano a carico delle singole entità che vi partecipano.

Il soggetto partecipante ha la facoltà di decidere se richiedere il rimborso dell’IVA a credito attraverso la dichiarazione annuale, oppure se utilizzare tale credito per compensare altri tributi e contributi (compensazione orizzontale).

Tuttavia, nel caso specifico, le spese sostenute da Gamma per l’organizzazione dei pacchetti turistici costituiscono un elemento rilevante per il calcolo della base imponibile nel contesto del regime speciale previsto dall’articolo 74-ter del DPR n. 633/1972.

La necessità di riportare il "credito di costo" al periodo successivo deriva dallo sfasamento temporale tra il momento in cui la società sostiene i costi, avvenuto nell’anno precedente alla sua adesione al Gruppo IVA, e il momento in cui i clienti effettuano il pagamento del corrispettivo, che si verifica nell’anno successivo all’ingresso di Gamma nel Gruppo IVA.

In questa situazione, non si verifica il trasferimento al Gruppo IVA di un’eccedenza di imposta detraibile maturata da Gamma nell’anno precedente alla sua adesione al Gruppo, in quanto, secondo ,le specifiche modalità di applicazione e calcolo dell’IVA previste dal regime speciale in questione, la base imponibile su cui applicare l’imposta viene determinata solo al momento in cui si realizza l’operazione, che coincide con il pagamento totale del corrispettivo o, se precedente, con l’inizio del viaggio. 

Tale base imponibile si ottiene sottraendo dal corrispettivo i costi sostenuti per l’organizzazione del pacchetto turistico, ossia le spese che Gamma ha sostenuto per l’acquisto di beni e servizi da fornitori terzi a beneficio diretto del viaggiatore. 

Considerando le particolari modalità con cui viene applicata l’imposta, non emergono elementi che possano far pensare a intenti elusivi, i quali hanno invece spinto il legislatore a limitare il trasferimento al Gruppo IVA delle eccedenze detraibili maturate prima dell’adesione.

In questo caso, infatti, il riporto del "credito di costo" risulta necessario per la corretta determinazione della base imponibile, secondo le disposizioni specifiche dell’articolo 74-ter, applicabili alle agenzie di viaggio.

Dunque, la base imponibile delle operazioni effettuate dal Gruppo IVA nell'ambito dell'attività di agenzia viaggi deve essere determinata computando in diminuzione l'eccedenza di costo maturata dalla società Gamma nell'anno antecedente alla partecipazione al Gruppo.

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