Regime premiale ISA. I criteri per l’anno d’imposta 2021

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Regime premiale ISA. I criteri per l’anno d’imposta 2021

Non si rilevano variazioni sui criteri per accedere al regime premiale ISA con riferimento al periodo di imposta 2021. È stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 143350 del 27 aprile 2022 riguardante i livelli di affidabilità fiscale che portano ai benefici premiali previsti dal comma 11, articolo 9-bis, DL n. 50/2017.

Si confermano i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

Regime premiale: cosa comporta

La disciplina del regime premiale ISA prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, L. n. 724/1994);
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, DPR n. 633/1972;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a patto che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Regime premiale ISA. I punteggi

Come premesso, è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione degli Indici che valutando il punteggio dell’anno di applicazione insieme a quello dell’anno precedente (media).

Dunque, se si raggiunge un punteggio pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere:

  • all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, imposte dirette e Irap;
  • all’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Con un punteggio pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021 si può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi.

Per essere esclusi dell'applicazione della disciplina delle società non operative è necessario raggiungere il punteggio di 9 in tutti e due i casi.

Ottenendo un livello di affidabilità pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, si accede alla riduzione di un anno dei termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Raggiungendo un risultato pari a 9 sia sull’annualità che in media si può avere l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato).

Condizioni per avere le agevolazioni

Il provvedimento 143350/2022 ricorda che per avere il regime premiale è necessario:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, che si applichino gli indici per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, che il punteggio attribuito per ognuno di essi, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
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