Regime Iva applicabile: il faro è il comportamento concludente
Pubblicato il 01 giugno 2021
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Il Fisco si occupa – nella risposta n. 378 del 31 maggio 2021 - di una questione riguardante la richiesta di passaggio, in corso d’anno, dal regime ordinario a quello forfetario.
Regime forfetario per i professionisti
Tale regime semplificato, introdotto dall’articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014, si applica alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso di determinati requisiti e che non rientrino in una delle cause di esclusione.
L’applicazione del regime speciale non richiede che il contribuente effettui una specifica opzione.
Tuttavia, circa la scelta o la revoca di un regime fiscale o contabile va fatto sempre riferimento ai comportamenti concludenti, ossia concreti del contribuente, o alle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Comportamento concludente che va verso il regime ordinario non permette di passare a quello forfetario
Nei fatti, un collaboratore, in possesso dei requisiti per applicare nel periodo d'imposta 2020 il regime forfetario, nel 2020 (ed anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con il quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con IVA e applicazione del contributo previdenziale. Inoltre:
- negli anni pregressi non ha applicato il regime forfetario;
- risultano presentate le liquidazioni periodiche;
- si presume che sulle fatture abbia indicato anche la ritenuta a titolo di acconto;
- non è conosciuto se abbia presentato alla Cassa di appartenenza l'opzione per il regime di favore ai fini contributivi.
Tutto ciò non permette di modificare, a marzo 2021, il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel 2020.
Dunque, non è nemmeno possibile emettere delle note di variazione e una fattura pari all’importo dell’IVA stornata.
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