Regime impatriati. I codici tributo per la proroga

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Regime impatriati. I codici tributo per la proroga

Con risoluzione n. 27/2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo utili per beneficiare della proroga di cinque anni del regime speciale agevolato per gli impatriati.

Regime impatriati: opzione prolungamento

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015, introdotto dall’articolo 5 del decreto “Crescita”, allunga di altri cinque periodi d’imposta il bonus impatriati, che prevede una tassazione del 50 per cento ovvero del 10 per cento del reddito, in presenza di appositi requisiti.

L’attuazione della misura è avvenuta con provvedimento agenziale del 3 marzo 2021.

Il reddito prodotto in Italia sarà imponibile per il 50% del suo ammontare se, al momento dell’opzione, il lavoratore:

  • ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
  • è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventi proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento.

Invece, il reddito prodotto in Italia sarà imponibile soltanto per il 10% se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo; rimane fermo il requisito della proprietà abitativa.

Per la proroga del regime speciale è necessario effettuare un versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia.

Con risoluzione n. 27 del 15 aprile 2021 sono stati istituiti i necessari codici tributo da indicare nel modello F24 “Elide”, che sono:

  • 1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019;
  • 1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

Non è prevista compensazione.

Il versamento va eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione.

Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro il 30 agosto 2021.

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