Regime impatriati e lavoratori sportivi: le regole per l’accesso
Pubblicato il 03 luglio 2023
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L’Agenzia delle Entrate a tutto campo sul regime agevolato degli impatriati per i lavoratori sportivi: chi ne beneficia, l’ambito oggettivo, l’agevolazione riconosciuta, come si accede. Le risposte nella risoluzione n. 38 del 30 giugno 2023.
Regime degli impatriati
Il fisco italiano prevede un particolare regime per i lavoratori impatriati ossia i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo una attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Il beneficio consiste nella tassazione ridotta per alcuni tipi di redditi prodotti.
Lavoratori sportivi e regime per impatriati
L’imposizione di favore descritta si applica anche ai lavoratori sportivi per i quali, però, vigono specifici requisiti definiti dalle disposizioni di cui all’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinques, Dlgs n. 147/2015, come modificato dall’articolo 12-quater del Dl n. 21/2022, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022.
Dunque è necessaria l’esistenza di un lavoro sportivo (per una lettura sulla riforma dello sport entrata in vigore il 1° luglio 2023 vedi "Lavoro sportivo: in vigore la riforma. Tutte le novità")
La risoluzione n. 38/2023 ricorda che viene definito lavoro sportivo quello svolto nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica.
Requisiti soggettivi
Lo sportivo per accedere al regime degli impatriati deve avere almeno 20 anni di età.
Su tale punto si chiarisce che ciò risulta soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno. Pertanto, il beneficio viene riconosciuto allo sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno.
Requisiti oggettivi
La norma, poi, richiede che gli sportivi percepiscano un determinato reddito; in particolare, il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo deve essere di ammontare superiore a:
- euro 1.000.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 ovvero calcio, ciclismo, golf e pallacanestro;
- euro 500.000, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo l’anno 1990.
NOTA BENE: Il riferimento è all’ammontare del compenso spettante al lavoratore sportivo in base al contratto di lavoro ossia all’ingaggio pattuito.
L’agevolazione
Lo sportivo in possesso dei requisiti indicati può avvalersi di una riduzione al 50 per cento dei redditi di lavoro che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un periodo di 5 anni decorrente da quello del trasferimento in Italia. Anche per il settore sportivo, in presenza delle condizioni, il periodo può essere esteso di altri 5 anni.
La risoluzione n. 38 del 30 giugno 2023 offre delle interessanti precisazioni in merito ai redditi: vanno considerati agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie purché corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
Invece, qualora i redditi provengano da soggetti terzi, questi sono fuori dal perimetro agevolativo perché non sono connessi al rapporto di lavoro sportivo.
Accesso al regime
L’accesso al regime speciale è subordinato anche al versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Il pagamento deve avvenire entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento.
Il codice tributo istituito per il versamento, da eseguire con F24 Elide, è il:
- "1900” denominato “Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015”.
ATTENZIONE: La disciplina, inoltre, richiede che il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente presenti una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta.
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