Regime impatriati: è tempo di opzione e versamento
Pubblicato il 27 giugno 2023
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La legislazione nostrana gratifica con un’esenzione fiscale i contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale in Italia. Il beneficio riconosciuto è di una tassazione, al posto di quella piena, del 30 o 10% del reddito di lavoro dipendente (o assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia. Lo sconto più alto – 90% - è applicabile a soggetti con residenza in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Il regime agevolato c.d. degli impatriati è fruibile per 5 periodi di imposta che si raddoppiano in presenza di alcune condizioni.
Il beneficio si applica ai redditi dilavato dipendente (e assimilati), di lavoro autonomo e ai redditi d'impresa prodotti da coloro che avviano un’attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
NOTA BENE: E’ previsto un regime agevolativo chiamato “rientro dei cervelli” ossia di rientro di docenti e ricercatori. Pur simile a quello degli impatriati, se ne differenzia per alcune particolarità.
Impatriati: normativa
Va permesso che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) sono residenti le persone che, alternativamente:
- sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente;
- hanno il domicilio nello Stato ai sensi del codice civile;
- hanno la residenza nello Stato ai sensi del codice civile.
Lo scheletro dell’agevolazione è il Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, articolo 16, come modificato dal DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), dal DL n. 124/2019 (Decreto Fiscale), dalla L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e dalla L. n. 51/2022.
Impatriati: requisiti
Rientrano nel regime degli impatriati i soggetti che
- hanno prestato lavoro all'estero;
- non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
- hanno acquisito residenza fiscale in Italia e s’impegnano a tenerla per almeno due anni;
- svolgono attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Impatriati: quanto dura l’agevolazione?
La durata dell’agevolazione è |
a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. |
ATTENZIONE: il comma 3-bis dell’articolo 16 suddetto dispone che il bonus si estende per ulteriori 5 anni in presenza di alcune condizioni (dunque, in totale per 10 anni).
In particolare:
- se il dipendente ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- se il dipendente acquista la piena proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti il trasferimento. L'acquisto può essere fatto direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Acquista rilevanza, ai fini dell’aumento della percentuale di agevolazione, il fatto che il dipendente abbia almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
NOTA BENE: I cittadini italiani non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Agevolazioni fiscali per impatriati
Come anticipato, i soggetti rientranti nelle categorie agevolate possono beneficiare dello sconto del 70% sul reddito complessivo (quindi, si paga il 30% del reddito). La percentuale di agevolazione sale – sconto del 90% - per i residenti nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Richiesta di agevolazione
Vediamo i passi da compiere per richiedere le agevolazioni per lavoratori rimpatriati.
In ipotesi di lavoratore dipendente, va presentata istanza scritta al datore di lavoro mediante autocertificazione DPR 445/2000, che dovrà contenere:
- nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- data di rientro in Italia;
- data della prima assunzione in Italia;
- dichiarazione del possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni;
- residenza in Italia e impegno a comunicarne le variazioni;
- dichiarazione di non accedere a regimi fiscali similari.
Qualora si abbia diritto alla proroga per ulteriori 5 anni, occorre reiterare la domanda che dovrà indicare anche la composizione del nucleo famigliare ed i dati relativi all’unità immobiliare di proprietà.
Se l’impatriato è un lavoratore autonomo con partita Iva, l’agevolazione va indicata nella dichiarazione dei redditi.
Esercizio dell’opzione
Per avvalersi del regime degli impatriati i soggetti interessati devono effettuare un’opzione.
Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate prot. 60353 del 3 marzo 2021 sono state definite le modalità̀ di esercizio dell'opzione che deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.
NOTA BENE: L'Agenzia delle Entarte con risposte n. 371 e 372/2022 ha specificato che il termine del 30 giugno è tassativo. Infatti, non è ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
Entro la stessa data va eseguito un versamento (in un'unica soluzione, con modello F24) di un importo pari rispettivamente:
- al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario (lui, il coniuge, il/la convivente, od i figli) di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (codice tributo "1860");
- al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e sia diventato proprietario (lui, il coniuge, il/la convivente, o i figli) di almeno un'abitazione residenziale in Italia, dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (codice tributo "1861");
NOTA BENE: Nell’eseguire il versamento è esclusa la compensazione.
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