Lavoro sportivo: in vigore la riforma. Tutte le novità

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Lavoro sportivo: in vigore la riforma. Tutte le novità

Al via la tanto attesa riforma dello sport e del lavoro sportivo la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° gennaio 2023, è slittata per buona parte al 1° luglio 2023 per effetto di quanto disposto dal Decreto Milleproroghe.

Diamo uno sguardo al quadro normativo e, di seguito, alle principali novità.

Quadro normativo

Diventa effettivo il riordino del settore dello sport che conta un’ampia platea di operatori ed enti professionistici e dilettantistici e che da tempo attende un quadro organico della normativa, soprattutto in tema di lavoro e di adempimenti di vario genere cui sono tenute le società ed associazioni.

La legge delega n. 86/2019 aveva infatti delegato il Governo alla razionalizzazione del sistema dello sport con particolare riferimento all’ordinamento sportivo, le professioni sportive, il rapporto di lavoro sportivo.

In sua attuazione è stato emanato dunque il D.Lgs. n. 36/2021 che detta le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Sono stati emanati anche altri provvedimenti che riguardano ulteriori aspetti riferiti al tema dello sport quali la disciplina degli agenti degli atleti (D.Lgs. n. 37/2021), la gestione degli impianti sportivi (D.Lgs. n. 38/2021), il registro delle attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. n. 39/2021) e le norme di sicurezza per gli sport sulla neve (D.Lgs. n. 40/2021).

Peraltro, come annunciato dal Ministro per lo sport e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con comunicato stampa dell’8 giugno 2023, sembra prossima l’emanazione di un ulteriore decreto correttivo, a riprova di quanto sia ancora lunga la strada per una normativa chiara e puntuale.

Definizione di lavoratore sportivo

La riforma si concentra prevalentemente sullo sport dilettantistico, i cui operatori sono definiti lavoratori veri e propri e, in quanto tali, destinatari delle tutele previdenziali ed assicurative previste per la generalità dei dipendenti.

A norma del decreto n. 36/2021 è un lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita attività sportiva remunerata a prescindere dal settore, nonché il tesserato che, verso corrispettivo, svolga mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali.

Tipologie di lavoro sportivo

Il lavoro sportivo può atteggiarsi nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa, salva l’applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, a norma del quale non si applica la presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per quanto i contratti di lavoro subordinato è consentita l’apposizione di un termine finale a-causale non superiore a 5 anni ed è ammessa la successione di contratti nonché, con il consenso del terzo interessato, la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza.

Data la peculiarità del lavoro sportivo, allo stesso non si applicano molte delle normative generalmente previste per i lavoratori subordinati, quali ad esempio:

  • Artt. 4, 5 e 18, L. n. 300/70;
  • L. n. 604/66;
  • Art. 1, commi da 47 e 69, L. n. 92/2012;
  • Artt. 2, 4, 5 L. n. 108/90;
  • Art. 24, L. n. 223/91;
  • D.Lgs. n. 23/2015;
  • Art. 2103 cod.civ.

Il lavoro sportivo è invece oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

  • quando l’attività sia svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • quando lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • quando la prestazione oggetto di contratto non superi le otto ore settimanali, i cinque giorni al mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Lavoro sportivo nel settore dilettantistico

Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti:

  • la durata delle prestazioni non supera le 18  ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

L’ASD o SSD deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto, pena l’irrogazione delle medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’Impiego.

NOTA BENE: Non sono soggetti a comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Tesseramento e vincolo sportivo

Il tesseramento è l’atto formale con cui l'atleta instaura il rapporto associativo con la associazione o società sportiva di appartenenza o, nei casi ammessi, con la Federazione nazionale o disciplina sportiva associata.

Con il tesseramento, l’atleta acquista quindi il diritto a partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione nazionale, dalla Disciplina sportiva associata, dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato e, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e a partecipare alle assemblee degli organi consiliari.

Si tratta quindi di un atto fondamentale per l’attività dell’atleta che, peraltro, impone allo stesso l’osservanza delle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione nazione ed  internazionale, Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza.

La riforma del lavoro sportivo rappresenta, in tal senso, un passaggio storico nei rapporti tra le società e gli atleti per la presenza dell’art. 31 del D.lgs. n. 36/2021 che sancisce l’abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023 (ovvero entro il 1° luglio 2024 per i rinnovi. senza soluzione di continuità. di precedenti tesseramenti) .

Tale disposizione però dal 1° luglio 2023 non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni (articolo 41.  decreto-legge n. 75 del 2023). I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica secondo i criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Inoltre, con la nuova disciplina i tesseramenti avranno durata annuale e si rinnoveranno automaticamente di stagione in stagione, avendo perciò gli atleti possibilità di recesso in qualsiasi momento.

Per il tesseramento degli atleti minorenni, la richiesta può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore.In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio trovano applicazione le norme civilistiche.

È fissata peraltro ai 12 anni l’età a partire dalla quale il minore deve prestare obbligatoriamente il proprio assenso al tesseramento. 

Gli atleti minorenni stranieri, anche non in regola con la normativa sull’ingresso e sul soggiorno ma che siano iscritti da almeno un anno a una classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso le società o  associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, osservando le stesse procedure previste per gli atleti italiani.

NOTA BENE: Il tesseramento resta valido dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di legge, hanno presentato la relativa richiesta.

Novità previdenziali ed assicurative

Regime previdenziale

La riforma del lavoro sportivo, superando di fatto la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti, ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

I lavoratori sportivi subordinati sono perciò iscritti, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS; gli autonomi (anche collaboratori coordinati e continuativi) saranno invece iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

La riforma riallinea inoltre le aliquote contributive aggiungendo all’aliquota IVS del 33% anche i contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità pari al 4,97%, ma non lo 0,20% del Fondo di Garanzia TFR né i contributi dovuti al FIS.

Nell’area del dilettantismo, invece, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata INPS, con franchigia fino a 5.000 euro e aliquota del 25% più 2,03% di contributi minori “assistenziali” sulla parte eccedente (due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore); per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 24%. Come ulteriore misura agevolativa, fino al 31/12/2027 la base imponibile è ridotta del 50%.

NOTA BENE: Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive, assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo ex l'ENPALS, possono optare entro sei mesi per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Tutela Inail

I lavoratori subordinati sportivi sono soggetti a obbligo assicurativo Inail anche in presenza di polizze privatistiche.

Mentre, però, per gli istruttori sportivi le attuali disposizioni già prevedono la classificazione tariffaria, sul tema della tariffe di premio da utilizzare nell’assicurazione delle altre categorie di lavoratori sportivi nulla è stato ancora definito: la fondazione si augura pertanto che nella sede opportuna siano considerate le caratteristiche insite in ogni attività, in quanto le diverse discipline presentano livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro.

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