Regime impatriati applicato al lavoratore trasferito nella controllante italiana

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Regime impatriati applicato al lavoratore trasferito nella controllante italiana

Nuovo chiarimento offerto dal Fisco in tema di applicazione del regime degli impatriati.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un cittadino italiano che dal 2015 ha assunto l’incarico di CEO presso la holding londinese di una multinazionale dove ricopriva le cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana.

Rientrato in Italia nel settembre 2022, assumendo ivi la residenza, ha mantenuto le cariche amministrative fra cui quella di Ceo oltre ad assumere nuove e ulteriori mansioni.

Impatriati: irrilevante il precedente lavoro con società dello stesso gruppo

Il parere del Fisco italiano è contenuto nella risposta n. 524 del 25 ottobre 2022, in cui viene ricordato in cosa si sostanzia il regime previsto per gli impatriati. Tra questo va fatto presente che l’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 – che ha introdotto il regime speciale - non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Dunque, l’accesso all’agevolazione per impatriati è consentito anche ai soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero (la precisazione è contenuta nella circolare n. 33/E/2020).

Inoltre, è stato ulteriormente affermato come l’autonomia dei rapporti contrattuali nell'ambito di un gruppo societario con diverse società situate ed operanti in Stati differenti non esclude, se presenti tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, la possibilità di accedere al regime speciale impatriati, non rilevando che l'attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Pertanto non osta all’applicazione del regime in parola il fatto che il lavoratore mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la capogruppo inglese e che abbia ricoperto l'incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

Ciò purchè il soggetto prenda la residenza fiscale in Italia e qui presti la propria attività lavorativa.

Il regime speciale impatriati potrà essere applicato a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore si trasferisce in Italia.

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