Regime forfetario ridotto: escluso senza novità dell’attività
Pubblicato il 21 aprile 2022
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Riguarda l’applicazione del regime forfetario agevolato la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate trattando il caso di un designer che ha lavorato fuori dai confini italiani per più di tre anni ed intende trasferirsi in Italia, continuando l'esercizio della stessa attività verso i medesimi clienti esteri, aprendo una partita Iva italiana e optando per il regime forfetario, avvalendosi dell’aliquota ridotta del 5 per cento.
Regime forfetario agevolato: i requisiti
L’Agenzia ricorda, nella risposta n. 197 del 20 aprile 2022, che l'articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato – aliquota del 5% anziché del 15% - diretto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
In particolare viene previsto che si applica l'aliquota ridotta al 5 per cento, per il primo esercizio e per i quattro successivi, nel caso di avvio di nuove attività quando:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività (...), attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Nell’ipotesi dell’istante, si osserva come, a fronte del trasferimento della residenza in Italia, non può essere considerata “nuova iniziativa” lo svolgimento di attività che mantiene le medesime caratteristiche di quella svolta all’estero.
Dunque, il soggetto può fruire del regime forfetario ma senza applicare l’aliquota ridotta del 5%, in quanto il requisito di "novità dell’attività" non è presente.
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