Regime forfetario. Restituzione Iva sospesa legata alla definitività del piano di riparto finale

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Regime forfetario. Restituzione Iva sospesa legata alla definitività del piano di riparto finale

Con risposta ad interpello n. 190/2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, in caso di passaggio al regime forfetario dal 2019, come vada gestita l’Iva rimasta sospesa e come eventualmente recuperare l’imposta nel caso le fatture restassero insolute.

L'istante, infatti, è un contribuente che nel periodo d'imposta 2015 ha optato per la liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa e, pertanto, ha rinviato fino al termine del 2018 il versamento dell'imposta relativa ai corrispettivi che un committente, ammesso a una procedura concorsuale, non ha ancora pagato. Volendo applicare, a partire dal 2019, il regime forfetario, chiede all'Agenzia delle Entrate un parere in tema di procedura concorsuale infruttuosa e recupero dell’Iva versata secondo il regime forfetario.

Agenzia, no alla nota di variazione in diminuzione per recuperare l’Iva sospesa

Nella sua risposta n. 190 del 13 giugno 2019, l’Agenzia ricorda che l’applicazione del regime opzionale consente di rinviare l’esigibilità dell’Iva al momento dell’incasso del corrispettivo, in deroga a quanto previsto dal Tuir.

L’imposta diventa, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, ma tale “limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedura concorsuale”.

Passando al regime forfetario (Legge 190/2014, modificata dalla Legge di bilancio 2019), il contribuente computa nell'ultima liquidazione Iva l'imposta a debito ancora “sospesa” prima dell'ingresso nel nuovo regime, ma non può recuperarla con una nota d'accredito se il corrispettivo non viene pagato dal committente che sia assoggettato a procedura concorsuale.

Secondo l’Agenzia, infatti, se dall’esito della procedura di amministrazione straordinaria i corrispettivi dovuti dal committente restano insoluti, l’istante non è legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972 per recuperare l’Iva versata e non incassata, in quanto il regime forfetario non consente l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 dello stesso decreto.

In alternativa – si legge nella risposta n. 190/2019 - al fine di dare attuazione al principio di neutralità, secondo il quale il contribuente è tenuto a versare solo l'Iva effettivamente incassata, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR n. 633/1972, secondo cui “Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.”

Conclude così l’Agenzia: “il presupposto per la restituzione sarà, in tal caso, costituito dalla definitività del piano di riparto finale, a seguito della scadenza del termine per l'opposizione dei creditori, da cui risulta l'infruttuosità della procedura”.

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