Regime forfetario precluso per chi rientra in Italia

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Regime forfetario precluso per chi rientra in Italia

Il lavoratore estero che rientra Italia, non può accedere al cd. “regime forfetario” (ex L. n. 190/2014) se nel frattempo ha mantenuto la residenza fiscale in Italia.

È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 359 del 16 settembre 2020. Il caso oggetto di interpello è una persona che, dal 2019, lavora come dipendente all’estero per alcune società. Nel Paese estero il soggetto ha aperto un conto corrente e locato un’abitazione; viene altresì indicata l’avvenuta presentazione dell’istanza di iscrizione all’AIRE, che risulta ancora pendente. L’intenzione del lavoratore è quella di rientrare in Italia per avviare un’attività di lavoro autonomo in regime forfettario, continuando a collaborare con la società estera per la quale risulta attualmente dipendente.

Regime forfetario, cause di esclusione

Rispetto a quanto appena specificato, l’Agenzia delle Entrate analizza i diversi profili che impedirebbero l’applicazione del regime forfetario.

Innanzitutto, un primo impedimento è rilevabile dalle cause di esclusione di cui alla lett. d-bis) dell’art. 1, co. 57 della L. n. 190/2014 relativa all’esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso    rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Un secondo ostacolo all’applicabilità del regime forfetario riguarda l’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente percepito all’estero il quale, ove superasse 30.000 euro nell’anno solare precedente, integrerebbe l’ulteriore causa ostativa prevista dalla lett. d-ter dell’art. 1, co. 57 della L. n. 190/2014.

Infine, l’Amministrazione Finanziaria rileva che, se la persona è qualificata negli anni precedenti come un non residente, opererebbe l’ulteriore causa di esclusione generale prevista dalla lett. b) dell’art. 1, co. 57 della L. n. 190/2014 per i non residenti, derogata solo se la persona ritrae in Italia almeno il 75% dei redditi complessivamente prodotti.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 22 aprile 2020 - Forfetario. Lo stesso datore è causa ostativa – Gioia Lupoi

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