Regime forfetario, ammesso il professionista che partecipa alla Srl
Pubblicato il 28 novembre 2019
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L’Agenzia delle Entrate torna sulle cause ostative al regime forfetario, dopo la riformulazione di alcune di esse da parte della Legge di bilancio 2019.
Nella risposta ad interpello n. 501/2019, si analizza il caso di un contribuente che aveva applicato, per l’anno 2019, il regime forfetario, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e che manifesta la volontà di costituire nei primi mesi dell'anno 2020 una società tra professionisti (STP) nella forma di società a responsabilità limitata.
L’istante - dopo aver specificato che la STP sarebbe composta da due soci professionisti e che egli avrebbe avuto una quota pari al 9% del capitale sociale, che l'attività della società sarebbe riconducibile a quella svolta dal professionista e che sarebbe amministrata da un altro socio - chiede se nei periodi di imposta 2020 e seguenti possa continuare a trovare applicazione nei suoi confronti il regime forfetario.
Regime forfetario, causa ostativa valida solo se c’è controllo diretto sulla Srl
L’Agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2019 ha riformulato alcune delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario e, in particolar modo, quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della Legge n. 190 del 2014.
Tale disposizione prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
La successiva circolare n. 9/E/2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
-
del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
-
dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle due condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
Nel caso in esame, non sussisterebbe alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società da parte dell’istante, che, quindi, può permanere nel regime forfetario anche nel periodo d'imposta 2020.
L’Agenzia specifica al riguardo, però, che i requisiti richiesti per l’esclusione dell’applicazione della causa ostativa devono permanere e devono poter essere verificati fino alla fine del periodo di imposta.
- edotto.com – Edicola del 14 novembre 2019 - Consulenti finanziari e contratto “misto”, ammesso il regime forfetario – Bonaddio
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