Regime fiscale per investimenti di fondi esteri in fondi immobiliari italiani
Pubblicato il 25 ottobre 2018
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L’agenzia delle Entrate dà chiarimenti sul regime fiscale applicabile, da parte di due società lussemburghesi, ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta ai fondi immobiliari italiani. In modo particolare, viene trattata la spettanza del regime di esenzione, ex articolo 7, comma 3, DL 351/2001.
La soluzione viene fornita attraverso due risposte – nn. 43 e 44 del 23/10/2018 – dove si analizzano i requisiti caratterizzanti un organismo di investimento collettivo del risparmio: pluralità di investitori; suddivisione in quote; politica di investimento predeterminata.
I tratti delle due società istanti:
- la prima è posseduta da una limited partership, costituita ai sensi del diritto delle Isole Cayman, promossa e gestita da una società quotata nella borsa di New York, possiede il 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano costituito da un portafoglio di due immobili adibiti a uso ufficio prevalentemente concessi in locazione a operatori commerciali e finanziari;
- la seconda, indirettamente posseduta da due limited parterships istituite ai sensi del diritto statunitense e da una società istituita ai sensi del diritto lussemburghese, è costituita al fine di detenere il 100% delle quote di un fondo immobiliare italiano speculativo di tipo chiuso riservato a investitori qualificati, gestito da una società di gestione del risparmio.
L’agenzia delle Entrate fa presente che l’articolo 32 del DL 78/2010 ha previsto che il regime fiscale dei fondi immobiliari, di cui al DL 351/2001, si applica ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori “istituzionali” (Fondi istituzionali).
Si considerano investitori istituzionali gli Stati e gli enti pubblici esteri costituiti nei Paesi “white list”, nonché i soggetti corrispondenti a quelli italiani assoggettati a forme di vigilanza prudenziale.
Poiché lo Stato della società rientra nei paesi white list, va considerato fondo istituzionale e, per applicare il regime tributario dei fondi immobiliari, non è necessario che venga rispettato il requisito della pluralità dei partecipanti.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, DL 351/2010, è stabilito un regime di non imponibilità per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da:
a) fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella white list;
b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
c) Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con risoluzione 54/E/2013 è stato specificato che tale regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche quando i suddetti investitori partecipano in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l’investimento.
Si può, quindi, sostenere che non sono soggetti a ritenuta alla fonte i proventi derivanti dalle partecipazioni indirette nei fondi immobiliari italiani in quanto:
- il fondo immobiliare italiano rappresenta un patrimonio separato raccolto da un veicolo interamente controllato da uno Stato white list e gestito autonomamente da un gestore terzo indipendente;
- hanno finalità di investimento analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani, e sono soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti e in Lussemburgo.
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