Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 31 maggio 2012
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Le condizioni di accesso tra i “nuovi minimi”, la durata temporale e le caratteristiche del regime agevolativo introdotto dal Dl n. 98/2011 per favorire l’iniziativa imprenditoriale da parte dei giovani e di chi ha perso il lavoro sono gli argomenti affrontati dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 17 del 30 maggio 2012.
Di fatto l’ex regime dei minimi è stato assorbito dal nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. L’assenza di indicazioni sufficienti a favorire tale passaggio ha indotto l’Amministrazione finanziaria a fornire gli ulteriori necessari chiarimenti.
Partendo dal presupposto che dal 1° gennaio 2012, il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, la circolare specifica che:
- per godere del regime agevolato non è sufficiente aver aperto la partita Iva, ma occorre aver compiuto passi concreti relativamente all’avvio dell’attività, come per esempio, l’acquisto di beni strumentali o destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi,
- può accedere al nuovo regime chi nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non ha svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo e il calcolo dei tre anni viene fatto partire dalla data in cui si vuole accedere alla disciplina agevolata e non dal periodo d’imposta;
- l’attività intrapresa non deve essere il proseguimento di quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo: le forme di lavoro precario come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato non precludono l’accesso al regime di vantaggio;
- l’accesso al regime fiscale di vantaggio è precluso a coloro che vogliono avviare l’attività nello stesso ambito professionale e rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Per quanto riguarda la durata, la circolare 17/E precisa quanto segue: a differenza dell’“ex regime dei minimi”, la cui durata era subordinata al solo permanere nel tempo dei requisiti previsti dalla norma, il regime fiscale di vantaggio può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Per accedere al regime agevolativo, i contribuenti che iniziano un’attività dal 1° gennaio 2012 e presumono di rispettare i requisiti previsti, devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.
Il vantaggio dell’applicare tale regime fiscale è dato dalla possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% com’era per l’ex regime dei minimi.
- ItaliaOggi, p. 25 - Minimi al debutto con sanatoria - Liburdi - www.anclsu.com
- nuovofiscooggi.it - Nuovi minimi: regime di vantaggio anche per “ex” occasionali e precari
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Superminimi aperti anche agli occasionali - Morina
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