Refurtiva ancora sotto la sfera di vigilanza del soggetto passivo, furto solo tentato
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 17 dicembre 2014
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Quando la consumazione del reato di furto è impedita dal monitoraggio mediante osservazione diretta della persona offesa nonché mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce e dal conseguente intervento a tutela della detenzione, il delitto di specie è da ritenere come solo tentato.
In detta ipotesi, infatti, l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.
E' l'assunto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 52117 del 16 dicembre 2014, pronunciata nell'ambito di un procedimento penale a carico di due soggetti imputati del reato di furto per aver prelevato dei beni dai banchi di esposizione di un supermercato occultando la refurtiva sotto gli indumenti.
Dopo aver pagato alla cassa altro prodotto, celando la refurtiva, gli stessi erano stati fermati ed arrestati all'esterno del fabbricato dalla polizia, chiamata dall'addetto alla sicurezza che si era, nel frattempo, avveduto della loro azione furtiva.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 44 - Furto tentato al ladro tenuto sotto controllo - Maciocchi
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