Redistribuzione di aree tra co-lottizzanti con imposta di registro fissa
Pubblicato il 02 giugno 2015
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Con la risoluzione n. 56 del 1° giugno 2015, l'Agenzia delle Entrate offre la propria consulenza giuridica sul corretto trattamento fiscale da applicare – ai fini delle imposte indirette – agli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti.
La risoluzione tiene conto delle novità apportate in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs 23/2011, per fornire risposta all'ipotesi prospettata dall'istante nel caso in cui si presentino situazioni differenziate, tra i proprietari di diverse aree, dopo lo sviluppo delle convenzioni di lottizzazione.
Si evidenzia come alcuni proprietari risulteranno essere titolari di lotti edificabili non interessati dall'obbligo di cessione di aree al Comune, mentre altri proprietari potrebbero risultare completamente spogliati delle aree di loro proprietà in seguito alla cessione gratuita al Comune.
Per neutralizzare tali sperequazioni, molte volte si rende necessario procedere con operazioni di redistribuzione fondiaria tra co-lottizzanti.
L'Agenzia specifica che tali atti sono realizzati con il fine di eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione.
Ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, inoltre, è precisato che la redistribuzione delle aree tra co-lottizzanti, con cessione gratuita al Comune, sconta l'imposta di registro in misura fissa. Tuttavia, se il negozio di redistribuzione è eseguito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, l'operazione non rientra nel campo di applicazione dell'Iva. L'esclusione, però, non opera nell'ipotesi in cui sia previsto l'obbligo di un conguaglio in denaro.
- fiscooggi.it - Redistribuzione tra co-lottizzanti: si applica il trattamento di favore
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Redistribuzione terreni, imposte fisse - Tosoni - www.fiscooggi.it
- ItaliaOggi, p. 27 - Redistribuzioni leggere - Poggiani
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