Reddito di cittadinanza e “quota 100”, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato il 29 gennaio 2019
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L’attesa è finita: il c.d. “decretone” – che contiene il Reddito di cittadinanza (RdC) e “quota 100” – è in "Gazzetta Ufficiale" n. 23 del 28 gennaio 2019, con data di entrata in vigore prevista dal giorno successivo (29 gennaio 2019). Il D.L. n. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, dovrà successivamente essere convertito in legge, entro 60 giorni.
Ecco tutte le novità in dettaglio.
Reddito di cittadinanza (RdC) in Gazzetta Ufficiale, tutte le novità
La prima misura contenuta nel Capo I del D.L. n. 4/2019 è il Reddito di cittadinanza (RdC). Si tratta di un istituto, operativo dal mese di aprile 2019, che si pone quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il sostegno economico si trasforma, invece, in pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
L’importo del reddito di cittadinanza oscilla tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione di alcuni parametri legati al reddito ISEE. Esso decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo restando il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese.
Il RdC viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta RdC. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.
Per accedere al beneficio bisogna avere determinati requisiti reddituali e patrimoniali, ossia:
- un valore dell’ISEE non superiore ad euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE;
- un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Altre disposizioni riguardano la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto. Viene, inoltre, prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito.
Per la pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del RdC.
È importante sottolineare, inoltre, che si introducono alcune misure “anti-divano”, ossia che garantiscono l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del RdC nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro.
In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’Impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.
Sono introdotti anche incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi, nonché per i beneficiari che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione.
Quota 100 in Gazzetta Ufficiale, tutte le novità
Al Capo II del D.L. n. 4/2019 trovano, invece, spazio una serie di disposizioni dedicate al “capitolo pensioni”, con l’introduzione in primis di “quota 100”. L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini italiani una valida alternativa per uscire in via anticipata dal lavoro, quindi pensionarsi in deroga agli ordinari requisiti previsti dalla "Riforma Fornero".
Il decreto legge, in particolare, introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. La misura è sperimentale e vale per il triennio “2019-2021”.
Ma da quando è possibile andare in pensione? Ebbene, l’uscita è differenziata a seconda che si tratti di un lavoratore privato o pubblico. Nel primo caso, la finestra mobile si aprirà dal primo aprile 2019 se raggiunti i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018. Per i lavoratori pubblici, invece, che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, la prima decorrenza utile è agosto 2019. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.
Il decreto legge prevede, inoltre:
- la possibilità di andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi. In altri termini, sono stati bloccati gli incrementi dei requisiti pensionistici legati alla speranza di vita, fino al 31 dicembre 2026;
- la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018 (c.d. opzione donna);
- la non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi. Anche in questo caso, il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- il riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni;
- la facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50% in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 mesi, a condizione di non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995 e di non essere titolari di pensione;
- disposizioni in materia di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto, che prevedono la corresponsione della relativa indennità sulla base di una specifica richiesta di finanziamento da parte degli aventi diritto, con la costituzione di uno specifico fondo di garanzia;
- l’istituzione del “Fondo bilaterale per il ricambio generazionale”, che prevede la possibilità di andare in pensione tre anni prima di quota 100, purché si abbia una contemporanea assunzione a tempo indeterminato.
- eDotto.com – Edicola del 18 gennaio 2019 - Reddito di cittadinanza (RdC) e “quota 100”: via libera al “decretone” – Bonaddio
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