Redditi SC: il bonus sulla riqualificazione alberghiera

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Redditi SC: il bonus sulla riqualificazione alberghiera

Il Decreto 83/2014 (Decreto crescita) riconosce nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di ristrutturazione nel settore alberghiero, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di 200.000 euro. La Legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato per il 2017 e il 2018, potenziato nella misura del 65% ed esteso all’attività agrituristica il credito di imposta previsto per tali spese.

Normativa

Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 31 gennaio 2017

D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998

Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 (art. 10)

Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016

D.L. n. 50 del 24 aprile 2017

Il credito d’imposta

Il decreto crescita 2014 (D.L. n. 83/2014) riconosce, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, nel limite di 200.000 euro.

Le spese ammissibili sono relative ad interventi di:

  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • acquisto di mobili e componenti di arredo.

 

La legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato (per il 2017 e il 2018),  potenziato (nella misura del 65%) ed esteso (agli esercenti attività agrituristica) il credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi.

 

Soggetti Interessati

Beneficiano del credito di imposta le strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

 

Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Deve comunque essere composta da non meno di 7 stanze.

 

I soggetti interessati (Società di capitali) che hanno effettuato, nel corso del 2016, gli investimenti agevolabili per i quali si ha diritto al relativo bonus, dovranno compilare il quadro RU del modello Redditi SC 2017.

Disposizioni attuative

Il MIBACT, con decreto del 7 maggio 2015, ha disciplinato la procedura di accesso al beneficio, prevedendo che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentino apposita domanda allo stesso MIBACT il quale, entro sessanta giorni, comunica il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione, previa verifica dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché dei limiti delle risorse disponibili.

 

Nota bene

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il credito

Il credito di imposta:

  • è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013, relativo al regime ‘‘de minimis’’.
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso;
  •  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 che dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto delle operazioni di versamento.

La domanda

La domanda da presentare telematicamente, al MIBACT, tramite il portale dei Procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dovrà in particolare contenere:

  • il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese ammissibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito di imposta spettante.

 

Oltre l’attestazione delle spese sostenute, si dovrà presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti ‘‘de minimis’’ eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, con l’indicazione del relativo ammontare.

 

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali,  il Ministero comunica alle imprese il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, in caso di riconoscimento, l’importo spettante.

 

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Il beneficio fiscale, una volta riconosciuto, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il quadro  interessato è il quadro RU, dove si andrà ad indicare il codice credito ‘‘A6’’, nella sezione I del quadro.

Nella stessa sezione andrà indicato il credito d’imposta riconosciuto.


 

Nella sezione, in particolare:

  • nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.

I soggetti con periodo d’imposta 2016/2017 non devono indicare il credito d’imposta nel rigo se lo stesso è stato già esposto nel modello UNICO 2016;

  • nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni esercitate entro la fine del periodo d’imposta 2016.

Novità con la Manovra Correttiva

(D.L. 50/2017)

La Manovra Correttiva 2017 (D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in G.U. 23 giugno 2017, n. 144), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione delle barriere architettoniche, concesso in favore delle imprese alberghiere.

La manovra correttiva prevede che il credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere sia riconosciuto per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.

La nuova disposizione elimina il limite costituito da una quota (pari al 10%) delle risorse stanziate per il credito di imposta destinabili a spese relative a ulteriori interventi, compresi l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.

 

Viene eliminato il vincolo per cui i suddetti acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere, per cui l’acquisto di mobili e complementi d’arredo può essere richiesto anche in assenza di interventi di riqualificazione dell’immobile.

Permane la condizione per accedere all’agevolazione per cui detti beni non possono essere destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

 

Al riguardo, viene allungato il periodo di tempo per cui vige la condizione che, per poter beneficiare del credito d’imposta, non è consentito cedere a terzi o destinare a finalità estranee all’impresa i beni oggetto degli investimenti, facendolo slittare dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuata la ristrutturazione all’ottavo periodo d’imposta successivo.

La nuova condizione “temporale” relativa al divieto di destinazione a finalità estranee all’impresa diventa più stringente.

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