Redditi da sequestro come l’eredità sospesa

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 216 del 30 maggio 2008, in risposta ad un interpello avanzato da un curatore fallimentare chiarisce che i redditi prodotti da beni oggetto di sequestro giudiziario ai fini degli adempimenti e del trattamento giudiziario sono assimilati all’eredità giacente. Pertanto, fino al momento della definizione del giudizio di rivendica da parte di terzi il curatore fallimentare che li amministra non deve gestirli come inclusi nella massa fallimentare, ma deve conformarsi alle regole dell’articolo 5-ter del Dpr 322/98 dettate per le eredità, analogamente al custode giudiziario.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 45 – Una contabilità separata per i beni sotto sequestro - Liburdi

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