Recuperi Iva in due anni per il falso esportatore

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In risoluzione n. 161 di ieri l’Agenzia fiscale ritiene che l’esportatore abituale sottoposto ad accertamento dalla dogana per l’errato utilizzo del plafond all’importazione possa recuperare l’IVA corrisposta entro il termine massimo (tre anni) di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo all’importazione contestata. Il diritto alla detrazione dell’Imposta ingiustamente addebitata può essere esercitato secondo le ordinarie modalità previste dall’articolo 19 del decreto Iva e, dunque, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Imposta accertata in detrazione - Rosati

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