Reato tributario non punibile se il debito è pagato prima del dibattimento

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Reato tributario non punibile se il debito è pagato prima del dibattimento

Rottamazioni nel novero delle procedure per le quali è applicabile la causa di non punibilità per pagamento del debito tributario.

Con sentenza n. 10730 del 14 marzo 2023, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso dall'amministratore unico di una società che era stato condannato, nel merito, per il reato di omesso versamento dell'Iva.

Lo stesso si era rivolto alla Suprema corte lamentando la mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, atteso che lo stesso aveva concordato con l'Agenzia delle entrate un piano di rottamazione dei debiti tributari, compreso quello per Iva, in corso di pagamento.

Secondo la Corte d'appello, invece, la circostanza che non era stato pagato l'intero debito concernente l'imposta evasa entro il limite processuale dell'apertura del dibattimento, era ostativa all'applicazione dell'art. 13 richiamato.

Tale ultimo articolo, infatti, con riferimento all'omesso versamento dell'Iva, dispone la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli  importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Causa di non punibilità se il debito tributario è estinto

La Terza sezione penale della Cassazione ha respinto la doglianza dell'imputato, rilevando che la mancata applicazione, nella specie, della causa di non punibilità in esame non presentava alcuna criticità formale e sostanziale.

Le rottamazioni - ha precisato il Collegio di legittimità - ben possono essere ricomprese nel novero delle speciali procedure conciliative di cui all'art. 13, trattandosi di accordi di definizione agevolata delle pendenze tributarie che assicurano comunque il recupero, da parte dell'Erario, delle somme dovute.

La disposizione normativa in esame è tuttavia chiara nel senso di prevedere che la causa di non punibilità non opera se entro la dichiarazione di apertura del dibattimento interviene, non l'accordo tra contribuente e Fisco, ma l'integrale pagamento del debito.

Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile.

Difatti, la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta che non può ritenersi in questo modo scriminata, per cui l'effetto "novativo" dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra le parti rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale.

In definitiva, la decisione impugnata è stata confermata.

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