Reato di dichiarazione fraudolenta prescritto? Via la confisca per equivalente
Pubblicato il 03 marzo 2022
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La possibilità di mantenere la confisca per equivalente in caso di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato ove sia accertata la responsabilità dell'imputato, vale solo per i fatti successivi all'entrata in vigore della previsione. Non può estendersi ai reati tributari commessi anteriormente.
Confisca per equivalente: finalità afflittiva e sanzionatoria della misura
La confisca per equivalente, per espressa previsione normativa, può essere disposta solo con sentenza di condanna o di patteggiamento in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, quella per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio.
Essa, pertanto, non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.
Sono i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamati dalla Terza sezione penale della Cassazione con sentenza n. 7285 del 2 marzo 2022, pronunciata in annullamento della confisca per equivalente disposta nei confronti di un soggetto, per il quale era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta.
L'imputato aveva proposto ricorso in sede di legittimità per impugnare il mantenimento della disposta confisca.
Mantenimento misura solo per reati successivi alla riforma
Ricorso, questo, giudicato fondato dalla Suprema corte, alla luce dei principi sopra richiamati nonché dell'ulteriore considerazione secondo la quale non avrebbe potuto trovare applicazione, nel caso in esame, l'art. 578 bis c.p.p. che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso sia accertata la responsabilità dell'imputato.
L'entrata in vigore della predetta norma, disposta con il D. Lgs. n. 21/2018, era infatti successiva ai fatti contestati.
Di conseguenza, gli effetti sanzionatori della confisca per equivalente non potevano estendersi a fatti anteriori all'entrata in vigore della disposizione che ne ha reso possibile il mantenimento anche ai casi in cui prima ciò non era possibile, non essendo applicabile, ad essa, proprio in ragione della finalità afflittiva che la caratterizza e che la distingue dalla confisca diretta, la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 c.p.
Difatti, solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia.
Ne conseguiva, nella vicenda esaminata, l'impossibilità di mantenere la misura disposta a carico dell'imputato e ciò in considerazione dell'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi.
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