Reati tributari. Patteggiamento anche senza integrale pagamento del debito

Pubblicato il



Reati tributari. Patteggiamento anche senza integrale pagamento del debito

Reati tributari e possibilità di accesso al patteggiamento: è sempre necessario l'integrale pagamento della somma dovuta a titolo di imposta?

La Corte di cassazione ha fornito utili precisazioni in ordine alla possibilità, per l’imputato accusato di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di accedere al rito speciale comportante l'applicazione concordata della pena.

Pagamento del debito tributario: condizione per accedere a rito speciale

Nel caso esaminato, il Procuratore generale della Repubblica aveva promosso ricorso in sede di legittimità contro la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato, accusato del reato di occultamento di documenti contabili.

Il ricorrente aveva lamentato la illegalità della pena applicata in quanto il Tribunale aveva accolto la richiesta di "patteggiamento" in assenza, a suo dire, dei presupposti previsti dalla legge: in particolare, non risultava rispettata la condizione per accedere al rito speciale stabilita dall'art. 13-bis del D. Lgs n. 74/2000, ossia l'integrale pagamento del debito tributario.

Reati di mera condotta, niente automatismi

La Suprema corte, con sentenza n. 41133 dell’8 ottobre 2019, ha giudicato il detto ricorso inammissibile, precisando che affinché la disposizione di cui all'art. 13-bis cod. proc. pen. possa avere una sua razionale applicazione, occorre che la commissione del reato contestato abbia determinato l'insorgere di un'obbligazione tributaria non adempiuta.

Diverso è il caso in cui si tratti, come nella specie, di reati di mera condotta, posto che l'integrazione della fattispecie penalmente rilevante potrebbe prescindere dalla esistenza di un debito tributario gravante sull'agente.

In tale situazione, la subordinazione dell'accesso al "patteggiamento" all'adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sull'agente non potrebbe operare in termini di automatismo normativo, dovendo preventivamente essere fornita la prova, da parte di chi abbia interesse a far valere la subordinazione del patteggiamento alla condizione di ammissibilità, che sussista a carico dell'imputato un debito tributario non onorato.

E nella specifica vicenda sottoposta all’attenzione della Corte, dove all’imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 (che non presuppone l'esistenza di un profitto per l'agente ovvero di un danno in termini di minore entrata finanziaria per l'Erario), sarebbe stato onere del ricorrente Procuratore fornire elementi utili in ordine alla esistenza in capo all’imputato di un qualche debito tributario, connesso alla condotta a lui contestata.

Poiché, tuttavia, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento in tal senso, l’impugnazione doveva ritenersi inammissibile, proprio in considerazione della sua genericità su di un punto determinante ai fini del decidere.

Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e Iva: esclusi dalla condizione

Si segnala che nella medesima decisione, la Terza sezione penale ha fornito anche ulteriori chiarimenti in ordine al requisito dell'integrale pagamento del debito tributario, con riferimento ad altri reati tributari.

Ha spiegato, in particolare, che rispetto ai reati di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del dlgs n. 74 del 2000 – ossia, rispettivamente, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione - l'accesso al rito speciale ex art. 444 cod. proc. pen., non è condizionato dall'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta ed accessori dall'imputato all'Erario, potendo accedersi ad esso anche a prescindere da tale adempimento.

Per queste fattispecie – ha concluso la Corte - l'estinzione dei debiti tributari mediante il loro integrale pagamento in un momento anteriore non costituisce una condizione necessaria per accedere al patteggiamento, atteso che per tali reati l'eventuale operare della menzionata circostanza di fatto, lungi dal consentire l'applicazione concordata della pena, avrebbe l'effetto di una causa di non punibilità.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito