Reati depenalizzati. Il Cdm approva i decreti

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Reati depenalizzati. Il Cdm approva i decreti

Nella seduta del 15 gennaio 2016, il Consiglio ha approvato, in via definitiva, i due decreti legislativi aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati e l’abrogazione di alcune fattispecie con introduzione di illeciti con sanzioni civili (cosiddetto "pacchetto depenalizzazioni") attuativi della Legge n. 67/2014.

Depenalizzazione dei reati puniti con ammenda o multa

Il primo Decreto, a norma dell’articolo 2, comma 2, della Legge citata, interviene prevedendo la depenalizzazione di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda che siano contenuti in Leggi speciali nonché anche di una serie di reati presenti nel Codice penale.

Sanzioni amministrative sostituite alle penali

Per le fattispecie coinvolte nella riforma, la sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva della penale, viene, in linea generale, determinata:

  • da 5mila a 10mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5mila euro;
  • da 5mila a a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20mila euro;
  • da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20mila euro.

Reati esclusi dall’intervento

Sono espressamente esclusi dall’intervento i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda, attengono alla normativa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Fattispecie depenalizzate

Il provvedimento di depenalizzazione riguarderebbe invece, tra le altre, fattispecie come la guida senza patente; la violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis per fini terapeutici o di ricerca, l’impedito controllo ai revisori, l’omesso versamento delle ritenute nei limiti delle 10mila euro.

Abrogazione reati e introduzione di sanzioni civili

L’altro Decreto legislativo, a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge n. 67/2014, contiene, invece, disposizione in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Sanzione penale sostituita con civile

Per le fattispecie coinvolte, la sanzione penale viene sostituita con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa.

Fattispecie coinvolte

Tra i reati interessati dalla riforma si annovera: l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite. In queste ipotesi, la sanzione civile andrà dai 100 agli 8mila euro.

Per quanto riguarda gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private la sanzione civile verrà invece raddoppiata.

Risarcimento del danno alla persona offesa

In dette ipotesi, si prevede che la persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno.

L’organo giudiziario, una volta accordato l’indennizzo, provvederà a stabilire, per alcuni illeciti, anche una sanzione pecuniaria che verrà incassata dall’Erario.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 16 gennaio 2015 - Varato il Pacchetto depenalizzazioni, dagli adempimenti antiriciclaggio all'ostacolo ai revisori – G. Lupoi

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