RdC. Sequestro dei conti per chi omette di comunicare le variazioni di reddito

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RdC. Sequestro dei conti per chi omette di comunicare le variazioni di reddito

Confiscabili le somme presenti nei conti correnti del beneficiario del reddito di cittadinanza che abbia omesso di comunicare le variazioni reddituali rilevanti ai fini del conseguimento del beneficio.

Reddito di cittadinanza incassato da chi non ne ha i requisiti? Sì al sequestro

Confermata, dalla Cassazione, la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto dal Gip nei confronti di una donna, indagata del reato di cui all'art. 7, comma 2, D.l. n. 4/2019.

Tale ultima norma, nell’ambito della disciplina in materia di reddito di cittadinanza, sanziona penalmente l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Nella decisione, il Tribunale aveva ribadito la confiscabilità delle somme a credito presenti nei conti correnti intestati alla indagata, escludendo l'inconsapevolezza di quest’ultima, quale beneficiaria di RdC, dell'obbligo di comunicare le proprie variazioni reddituali.

Conti sequestrati per chi non comunica le variazioni di reddito

La misura cautelare era stata disposta anche se sui medesimi conti non erano state accreditate solamente le somme erogate dall'INPS per il riconoscimento del reddito di cittadinanza ma anche quelle a titolo di sostegno sociale per lavoratori in difficoltà, maternità e premio di nascita.

Con sentenza n. 41183 del 12 novembre 2021, la Suprema corte ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il ricorso promosso dalla beneficiaria, sottolineando, tra gli altri rilievi, che i motivi dalla stessa dedotti non attenevano tanto alla legittimità del provvedimento impositivo del vincolo reale ma solo alla concreta attuazione del provvedimento, vale a dire alla individuazione delle somme da assoggettare al vincolo.

Aspetto, questo, relativo alla fase esecutiva e che avrebbe dovuto essere sottoposto al giudice competente per l'esecuzione del provvedimento, ossia al giudice per le indagini preliminari che lo aveva emesso, non potendo essere devolute al giudice del riesame né, tantomeno, alla Corte di cassazione, al cui sindacato di legittimità sono estranei accertamenti circa la provenienza delle somme sottoposte a vincolo e la legittimità della apposizione dello stesso.

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