RdC e PdC, domande di marzo da integrare

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RdC e PdC, domande di marzo da integrare

Le domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) presentate ed accolte a marzo 2019, decorrendo il beneficio da aprile 2019, sono poste in pagamento fino alla mensilità di settembre 2019. Quindi, da ottobre 2019, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di RdC e PdC nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del D.L. n. 4/2019, conformemente ai nuovi modelli.

Conseguentemente, onde evitare che la platea dei beneficiari di RdC e PdC, con decorrenza aprile, debba nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, al fine di garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico e nel processo di presa in carico presso i Centri per l’impiego e i Comuni, i nuclei familiari interessati possono semplicemente integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate.

A precisarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019, specificando che tale integrazione renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza soluzione di continuità.

RdC e PdC, decorrenza invio delle domande

La L. n. 26/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), ha apportato significative novità in tema di RdC e PdC, soprattutto per quel che riguarda le prime istanze presentate a partire dal 6 marzo 2019, ossia prima dell’entrata in vigore della predetta legge. Tali domande sono state inoltrate all’INPS utilizzando uno specifico modello, successivamente aggiornato in data 2 aprile 2019 alle novità emerse in fase di approvazione degli emendamenti.

Alla luce del sovrapporsi dei due modelli, l’INPS ha predisposto un periodo transitorio per la vecchia modulistica. Infatti, l’art. 13, co. 1-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha previsto che, per tali domande, il beneficio riconosciuto possa essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi “pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio”.

RdC e PdC, come integrare la dichiarazione di responsabilità?

Per consentire la revisione delle dichiarazioni di responsabilità rese al momento della domanda, dal 4 ottobre 2019 l’INPS invia, ai recapiti sms o email indicati nel modello di domanda, il seguente link - https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione - al quale collegarsi per effettuare, in maniera semplificata, le predette operazioni di aggiornamento.

Per garantire l’erogazione del beneficio economico senza soluzione di continuità, quindi anche per il mese di ottobre, gli interessati sono tenuti a portare a termine tutte le integrazioni entro il 21 ottobre 2019. Per coloro che non avranno effettuato l’aggiornamento richiesto nella tempistica indicata, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione e alla ripresa dell’elaborazione da parte del sistema con il consueto calendario.

Qualora il riscontro sia stato positivo, cliccando sul tasto “CONTINUA” l’utente potrà accedere alla pagina per la sottoscrizione delle dichiarazioni.

L’ultimo passaggio consiste nell’apporre la spunta sul riquadro in cui si dichiara di aver letto e preso atto dell’informativa privacy del modello “SR 180”; occorre completare l’operazione mediante la sottoscrizione della pagina.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 settembre 2019 - Percettore di RdC impiegato “in nero”, scatta l’aggravante della maxi sanzione – Bonaddio

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