Ravvedimento operoso speciale in scadenza. Cosa fare?
Pubblicato il 19 dicembre 2023
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In scadenza il termine per i contribuenti che vogliono regolarizzare le violazioni dichiarative commesse sino all’anno 2021 attraverso l’istituto del ravvedimento operoso speciale.
Entro lunedì 2 ottobre 2023, il contribuente che ha voluto fare pace con il Fisco ha potuto pagare in unica soluzione o versare la prima delle otto rate previste per il perfezionamento del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, introdotto dalla legge di Bilancio 2023.
Ma cosa può fare chi ha saltato quell'appuntamento?
Ravvedimento speciale, ufficiale la proroga al 20 dicembre
Possibile ancora la rimessione in termini per chi ha aderito al ravvedimento operoso speciale, con versamento del dovuto in un’unica soluzione.
NOTA BENE: E’ ufficiale la proroga al 20 dicembre 2023.
Con l’ok da parte del Senato alla legge di conversione del decreto legge n. 132/2023 (Proroghe fiscali) è passato anche un emendamento con il quale viene confermata la rimessione in termini per chi non ha versato le somme dovute entro il termine del 2 ottobre 2023 e rimosso le violazioni entro la stessa data.
Dunque, chi non ha rispettato la prima o unica scadenza che era fissata al 2 ottobre 2023, ha ancora la possibilità di regolarizzare la sua posizione.
L’emendamento approvato e rientrato nella legge di conversione del decreto Proroghe fiscali, infatti, dispone che: “I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.”
Vediamo come procedere, quali errori si possono correggere e quando effettuare i pagamenti rateali.
Ravvedimento operoso speciale, cosa è
L’istituto del ravvedimento operoso speciale è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174 e ss. della L. 197/2022), che ha previsto alcune nuove modalità di definizione delle pendenze tributarie.
In particolare, all’articolo 1, commi 174 e seguenti della suddetta Legge è stata disciplinata la possibilità di applicare una sorta di “ravvedimento operoso speciale”, che consente la rimozione delle violazioni sulle dichiarazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate tramite il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il ravvedimento speciale si distingue dal ravvedimento operoso ordinario, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, apparendo anche più conveniente rispetto a quest’ultimo, per due motivi:
- le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo edittale;
- è possibile effettuare il pagamento in forma rateale.
NOTA BENE: Il pagamento può avvenire in otto rate trimestrali di pari importo, alle quali vanno sommati interessi nella misura del 2 per cento annuo.
ATTENZIONE: Secondo la Legge di bilancio 2023, la procedura si perfeziona con il pagamento del dovuto, ovvero della prima rata del rateizzo, entro il 31 marzo 2023.
Successivamente è intervenuto il cosiddetto Decreto Bollette, che ha fatto slittare di sei mesi il termine di perfezionamento del nuovo istituto, con la proroga del termine dal 31 marzo al 30 settembre 2023, per il versamento dell’intero importo, o della prima rata.
Vediamo, dunque, cosa è cambiato.
Ravvedimento operoso speciale, nuove date
Con il Decreto legge n. 34 del 2023 (articolo 19) vengono concessi sei mesi in più per sanare le dichiarazioni cosiddette “infedeli” relative ai periodi d’imposta 2021 e precedenti – in cambio di una sanzione più bassa del minimo irrogato ordinariamente: 1/18 dell’imposta dovuta invece di 1/10 – purché le relative violazioni non siano già state formalmente contestate dall’amministrazione finanziaria.
NOTA BENE: La regolarizzazione è consentita, infatti, nel caso in cui le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Lo slittamento dei termini dal 31 marzo al 30 settembre riguarda:
- sia il termine per versare le somme dovute (o la prima rata);
- sia la scadenza entro cui rimuovere le irregolarità commesse (presentazione della dichiarazione integrativa).
ATTENZIONE: L’effetto di questo tipo di ravvedimento è la rimozione delle irregolarità e delle omissioni, presentando apposita dichiarazione integrativa.
Con lo slittamento di sei mesi disposto dal Decreto Bollette viene, dunque, spostato al 30 settembre il termine entro cui andranno consegnati/trasmessi i modelli integrativi per correggere le dichiarazioni errate relativi agli anni 2021 e/o precedenti, e al tempo stesso andrà effettuato il pagamento della prima o unica rata di sanzioni e interessi sulla maggiore imposta non versata.
Il calendario dei pagamenti rateali subisce, dunque, una modifica ed è stato così riscritto per chi ha scelto di versare le rate successivamente alla prima scadenza del 30 settembre:
- 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023;
- 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
Su questi importi sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.
Le scadenze risultano più ravvicinate considerando che l’ultimo appuntamento in cassa è il 20 dicembre 2024.
Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata seguente, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con applicazione di:
- una sanzione sul residuo dovuto a titolo di imposta (30% dell’importo non versato);
- Interessi, nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo);
con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.
Perfezionamento del ravvedimento operoso speciale
Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione mediante l’istituto del ravvedimento speciale deve avvenire mediante il modello F24.
È ammessa la compensazione.
I codici tributo da indicare nel modello di pagamento sono stati comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023.
I codici tributo vanno indicati nelle sezioni, a seconda dei casi, Erario, Regioni oppure Imu e altri tributi locali, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio “0108” per il pagamento della prima di otto rate).
Per il pagamento in un’unica soluzione, nei campi citati va indicato il valore “0101”.
Ravvedimento operoso speciale, per quali errori?
È possibile regolarizzare attraverso il ravvedimento operoso speciale:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.
Non è possibile sanare:
- le irregolarità emerse da controlli automatizzati, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dei commi da 166 a 173
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
Infine, la misura non è utilizzabile per:
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
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