Rateizzazioni CNCE, le prime rate devono coprire GNF e prestazioni dei lavoratori
Pubblicato il 01 ottobre 2020
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In data 22 settembre 2020 la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), ha reso noto il verbale di accordo, siglato dalle parti sociali nazionali il 10 settembre e contenente i testi in tema di Fondo Incentivo all'Occupazione, Regolamento Fondo Prepensionamenti, Accordo Congruità e Rateizzazioni, unitamente all'Addendum al verbale di accordo stesso.
Adesso, con comunicato dell’1 ottobre 2020, la stessa CNCE, con riferimento al testo delle "Rateizzazioni", ha precisato che tutte le Casse - cui è riconosciuto istituzionalmente il compito di attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, pur in costanza di DURC regolare dell'impresa - proprio alla luce della natura del debito che le imprese hanno nei confronti delle Casse, in caso di rateizzazioni le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF (Gratifica Natalizia e Ferie) e le prestazioni dei lavoratori.
Questo principio, chiarisce la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, è contenuto anche nell'Addendum al Verbale di accordo stesso, ove si legge che: "le singole rate, all'atto dell'incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF".
Il comunicato si chiude evidenziando che le regole per il rilascio delle rateizzazioni sono state declinate prevedendo quattro scaglioni differenti a seconda dell'importo del debito da rateizzare, con specifiche per ognuno e delle regole comuni a tutti i quattro scaglioni, con una residua previsione per le imprese inattive o sospese.
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