Rapporti tra soci nella snc e responsabilità illimitata

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Rapporti tra soci nella snc e responsabilità illimitata

La società in nome collettivo fa parte del gruppo delle sei società lucrative previste dal codice civile. E’ il tipo più diffuso tra le società personali in quanto permette lo svolgimento di molteplici attività anche non commerciali. La sua organizzazione è in funzione dell’elemento uomo che a sua volta è anche socio. Difatti, tale elemento umano, indispensabile per dare vita ad una società di persone, viene preso in considerazione esclusivamente per le sue qualità personali o professionali idonee ad agevolare o migliorare l’esercizio dell’attività.

Esistono tutta una serie di contratti, nel diritto commerciale, rispetto ai quali l’identità personale dei contraenti e le componenti della personalità quali, ad esempio, competenze ed esperienza di settore, che anche se trascurabili per il diritto in genere, possono assumere, ed anzi assumono, un’importanza fondamentale nella relazione contrattuale, diventano determinanti per la sottoscrizione e la prosecuzione del contratto.

La locuzione latina intuitu personae viene utilizzata ancora oggi nel diritto privato nell’ambito di alcune particolari fattispecie contrattuali. La traduzione letterale di tale locuzione è “avuto riguardo alla persona” o anche “in considerazione della persona”, e sta ad indicare il carattere personale di una data prestazione.

Tale espressione si applica nel rapporto societario in occasione della costituzione di una società in nome collettivo dove la scelta di colui che deve fornire la prestazione o partecipare al sodalizio comporta poi l’incedibilità e la non trasmissibilità di tale posizione in quanto le specifiche attitudini, le qualità professionali, inscindibili rispetto alla persona, sono imprescindibili ai fini del buon esito del contratto costituiscono un rapporto di fiducia con il preponente, ossia l’intuitu personae, necessario per dare seguito al contratto societario stesso.

Fondamentale caratteristica della società in nome collettivo è la responsabilità illimitata e solidale tra tutti i soci per le obbligazioni sociali assunte. In effetti, tale particolarità consente che i creditori della società possano contare, in ogni caso, per l’adempimento delle obbligazioni sociali, sia sul patrimonio della società che su quello dei singoli soci qualora quest’ultimo dovesse risultare insufficiente. E’ regolata dall’articolo 2291 e seguenti del codice civile che così dispone: << Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi>>.

Oltre a evidenziare la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali assunte, la norma aggiunge, al secondo comma, che qualora tra i soci possa essere stato raggiunto un accordo diverso in ordine alla responsabilità illimitata, lo stesso non è opponibile ai terzi ma sicuramente valido nei rapporti interni.

La società in nome collettivo, ancorché priva della personalità giuridica, è un soggetto di diritto distinto ed autonomo rispetto alla personalità dei soci. Invero, costituisce un centro autonomo di situazioni giuridiche ad essa riconducibili in virtù dell’applicabilità anche a tale soggetto delle previsioni contenute nell’articolo 2266 del codice civile, che così prevede: "la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi (…)".

Alla luce di tali considerazioni possiamo sicuramente affermare che nessun socio potrà sottrarsi di adempiere la prestazione se richiesta da un creditore della società.

Responsabilità illimitata dei soci

Come si è avuto modo di osservare, la caratteristica che contraddistingue la società in nome collettivo è che per le obbligazioni sociali, qualora il patrimonio sociale risulti incapiente, ne rispondono illimitatamente tutti i soci con i beni personali.

A mente dell’articolo 2297 del codice civile, rubricato “Mancata registrazione”, che così recita: "Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice (…)", possiamo affermare che l’iscrizione al registro delle imprese pur se prescritta, non è un adempimento a cui è subordinata la nascita della società come soggetto autonomo.

Di conseguenza tale inadempienza rileva solo in termini di irregolarità della società.

Infatti, la mancanza dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata non comporta alcuna nullità del contratto sociale che, pur in difetto di tale adempimento, assume piena validità tra i soci e qualora notificato ai terzi, anche nei confronti di quest’ultimi.

Da ciò, deve ritenersi sicuramente ammissibile la costituzione della società in nome collettivo in forma verbale che determina semplicemente l’impossibilità dell’iscrizione presso il registro delle imprese.

Le uniche conseguenze dell’irregolarità in termini di pubblicità, possono essere così riepilogate:

  • i rapporti tra la società ed i terzi sono regolati dall’articolo 2297, primo comma, del codice civile;

  • la responsabilità tra i soci è sempre illimitata e solidale;

  • non sono opponibili ai terzi eventuali patti limitativi della responsabilità;

  • quest’ultima ipotesi diventa opponibile al terzo a condizione che ne venga provata la sua conoscenza (notifica dell’atto costitutivo carente di registrazione).

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Nella società in nome collettivo la responsabilità illimitata e solidale dei soci è una connotazione innegabile del tipo di società.

Ad attenuare tale forma di responsabilità, tra l’altro molto incisiva, e difendere il patrimonio personale dei soci, soccorre l’articolo 2304 del codice civile, che così prevede: "I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale".

Appare di tutta evidenza, quindi, che per poter procedere all’aggressione dei beni appartenenti ai soci a titolo personale, è necessario che venga effettuato preventivamente un accertamento di incapienza. Tuttavia, l’aggressione dei beni personali dei soci diventa possibile qualora successivamente alla preventiva escussione del patrimonio sociale quest’ultimo risulti insufficiente. In tale ipotesi i soci sono chiamati a far fronte per la differenza.

Ciò comporta che il creditore sociale non potrà mai procedere coattivamente, motu proprio, a carico del socio senza aver agito prima nei confronti della società e a condizione che tale azione, come già sopra detto, sia risultata infruttuosa o insufficiente.

La non applicazione del principio della responsabilità illimitata

Quanto fin qui detto, ossia la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, trova applicazione nei confronti dei terzi ma non nei confronti dei creditori associati.

La responsabilità personale e solidale a favore dei terzi risponde all’esigenza di “tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro”.

Nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo deve escludersi l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata per ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’art. 2291 c.c., in quanto dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi operante solo nei riguardi di questi.

In effetti, tale principio non può giovare ai creditori associati i quali, per il fatto stesso di esserne membri, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale della società a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa, perché tale forma di responsabilità è da ritenersi dettata ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei al sodalizio.

In particolare, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale.

Sicché l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 21066/20165 emessa dalla sezione III della Suprema Corte di Cassazione: “(…) Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente e illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.

In tema di società di persone, non sussiste la responsabilità illimitata del socio, nei confronti degli altri soci, per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, sicché l'estensione agli altri soci dell'azione promossa dal socio creditore contro la società è configurabile solo ove sussista un effettivo squilibrio tra i soci medesimi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali. (Nella specie, la S.C., riformando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di un tale squilibrio quanto agli oneri relativi ad un rapporto locatizio fatto valere in giudizio, contro la società, da uno dei suoi unici due soci collettivisti, atteso che l'immobile alla stessa locato era risultato in comproprietà paritaria tra questi ultimi) (…)”.

Conseguenze

Come statuito dalla Corte di Cassazione, qualora un socio eserciti un’azione nei confronti della società sostenendo di estenderla anche all’altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo non risponderà illimitatamente ma solo nei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri a carico della società.

Di conseguenza, acclarata la responsabilità limitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi, questi risponderà solo qualora venga evidenziato un effettivo squilibrio tra i soci nei reciproci obblighi di contribuzione per l’estinzione dei debiti sociali.

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