Ragioniere nel ruolo di amministratore giudiziario: si applicano le tariffe professionali
Pubblicato il 20 dicembre 2017
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La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 56441 del 2017, accoglie il ricorso presentato da un ragioniere che, per ben due volte, aveva visto rifiutare parzialmente le sue ragioni da parte della Corte di Appello.
In un primo momento, infatti, la Corte territoriale di Reggio Calabria aveva determinato il compenso per l’attività di amministratore giudiziario di un compendio di beni sequestrati applicando erroneamente la tabella in uso presso l’ufficio giudiziario e non in base alle tariffe professionali.
In un secondo momento, la stessa Corte aveva ritenuto di dover liquidare i compensi spettanti al ricorrente applicando le tariffe professionali vigenti al momento in cui l’incarico di amministratore giudiziario era stato conferito e non, invece, come chiedeva il ricorrente, in base a quelle in corso al momento della cessazione dello stesso.
Entrambi i ricorsi sono stati accolti dalla Suprema Corte.
Applicabili le tabelle in vigore al momento della cessazione dell'incarico
La sentenza n. 56441 del 2017 specifica riguardo alle richieste del ricorrente che:
il ragioniere che assume il ruolo di amministratore giudiziario, essendo un professionista deve essere liquidato con le tariffe professionali che hanno carattere normativo e sono destinate agli iscritti ad un Albo e non in base alle informali tabelle in uso nell’ufficio giudiziario del liquidatore.
Riguardo alla corretta applicazione delle tabelle in vigore nel corso delle prestazioni svolte nella veste di amministratore giudiziario, la Corte di Cassazione richiama, poi, un principio già enunciato per la categoria professionale degli avvocati, che può trovare applicazione anche nell’ipotesi di gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario, perché anche in questo caso il compenso deve rapportarsi all’opera complessivamente prestata.
La Corte conclude, così, che in base al principio dell’unitarietà dell’incarico valido per la liquidazione dei compensi degli avvocati impegnati in singole cause, anche nel caso della gestione di un bene da parte dell’amministratore giudiziario, in caso di successione di tariffe professionali, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, e non con quelle in uso al momento dell’esecuzione dell'incarico.
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