Radio e tv troppo alte. Condanna per disturbo alla quiete
Pubblicato il 20 giugno 2017
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La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la condanna ex art. 659 c.p. di un condomino, per aver lo stesso arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini, mediante rumori prodotti dal televisore o dalla radio nel proprio appartamento, mantenendoli a lungo accessi ad altissimo volume, anche durante la notte.
Per la sussistenza della contravvenzione ex art. 659 c.p. - contestata, come nella specie, in ambito domestico o condominiale – è necessaria, rammenta la Corte, la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o turbare la quiete non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.
Peraltro, per la configurabilità della fattispecie, può essere sufficiente anche un’unica condotta rumorosa recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, trattandosi di reato solo eventualmente permanente.
Alla luce di ciò – concludono gli Ermellini con sentenza n. 28670 del 9 giugno 2017 – i giudici di merito hanno nella specie correttamente argomentato la condanna dell’imputato, avendo posto a fondamento della sua responsabilità il fatto che, in occasione dell’intervento dei Carabinieri sollecitati dalla parte offesa, gli stessi avessero dichiarato di aver udito un forte rumore a causa dell’audio della Tv, così alto da poter distinguere chiaramente, persino dalla strada, le parole del conduttore televisivo.
Rumore delle biglie sul pavimento. Non è reato ma molestia illecita
In altro recente caso, la medesima Corte - con sentenza n. 30156 del 15 giugno 2017 – ha invece escluso la configurabilità del medesimo reato a carico del condomino che abbia disturbato i propri vicini con il rumore delle biglie che rotolano sul pavimento.
Sebbene non si tratti di disturbo alla quiete, ciò non toglie la molestia illecita del rumore “oltre la normale tollerabilità”. Sicché il vicino non può sporgere denuncia ma, comunque, diffidare l’abitante dell’appartamento sovrastante e chiedere il risarcimento con azione civile.
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