Raccordo idrico ad aliquota ridotta

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La sentenza della Corte di giustizia comunitaria sulla causa C-442/05 – relativa al fisco tedesco – precisa che l’allacciamento individuale con la posa di una conduttura che consente il raccordo dell’impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell’acqua è un’operazione che rientra tra quelle di erogazione. Pertanto, un Comune che agisce da pubblica autorità è da considerare soggetto passivo ai fini Iva e deve assoggettare all’imposta i corrispettivi percepiti. Cioè, le suddette operazioni devono essere ricompresse al punto 2 dell’allegato D, della sesta direttiva Iva. La Corte, inoltre, riconosce l’operazione di allacciamento alla rete idrica come una vera e propria operazione di erogazione d’acqua. Per tale motivo, gli stati membri possono applicare alle suddette prestazioni l’aliquota Iva ridotta, purchè sia salvo il principio di neutralità fiscale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Fornitura di acqua, allacciamento accessorio – Ricca

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