Quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, no alla portabilità
Pubblicato il 20 febbraio 2020
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con il messaggio 4 febbraio 2020, n. 413, l'Istituto Previdenziale preclude la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di destinare le quote pregresse di trattamento di fine rapporto accantonate al Fondo di Tesoreria ad altra forma di previdenza complementare, ancorché la ricostruzione giuridica posta dall'INPS non appaia perfettamente in linea con la ratio legis. Difatti, la negazione del diritto alla portabilità delle somme accantonate sembra essere in contrasto con le disposizioni generali di modifica della destinazione "aziendale" e conseguente versamento del maturando.
Normativa di riferimento
Ai sensi dell'art. 8, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dipendente e dell'azienda, unitamente al trattamento di fine rapporto maturando, nonché di eventuali ulteriori somme volontariamente versate, anche attraverso piani di welfare aziendale.
Con riferimento alla scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, i dipendenti, entro un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di prima assunzione, possono conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare prescelta o, in alternativa, accantonarlo presso il proprio datore di lavoro. Quest'ultima possibilità può sempre essere revocata e il lavoratore potrà conferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prescelta.
Altresì, a seguito delle modifiche della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto il comma 7-bis, art. 23, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ancorché riferibile ai conferimenti delle quote pregresse ante 2007 ed al conseguente trattamento fiscale, il TFR pregresso può essere devoluto alla previdenza complementare, anche sulla base di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro (Risposta COVIP maggio 2009).
A seguito dell'istituzione del Fondo di Tesoreria INPS, ad opera del comma 755, art. 1, Legge 26 dicembre 2006, n. 296, finanziato dalle quote di trattamento di fine rapporto dei lavoratori impiegati in aziende con almeno cinquanta dipendenti, la COVIP, nel maggio 2014, rimetteva all'Istituto chiarimenti circa la possibilità di conferire le quote pregresse di trattamento di fine rapporto post 2006 accantonate presso il Fondo di Tesoreria INPS ai fondi di previdenza complementare prescelti dai prestatori di lavoro.
In particolare, la Commissione di Vigilanza in risposta ad un quesito del maggio 2014, precisava che qualora lo stock di TFR sia rimasto nella disponibilità dell'azienda, in quanto non obbligata al versamento al Fondo di Tesoreria INPS, si ritiene [...] che sia senz'altro possibile che lo stesso sia destinato alla previdenza complementare, previo accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Riguardo, invece, al TFR accumulato in anni successivi al 1° gennaio 2007 che, per scelta esplicita dell'aderente, è stato mantenuto nel regime di cui all'art. 2120 c.c. e, trattandosi di azienda con almeno 50 addetti, è stato versato dal datore di lavoro al cosiddetto Fondo di Tesoreria INPS, si fa presente che la disciplina e il funzionamento del predetto Fondo è materia estranea ai compiti di vigilanza di questa Commissione".
Fondo di Tesoreria INPS
Il predetto Fondo gestito dall'INPS, finanziato dalle quote di trattamento di fine rapporto, come disciplinate dall'art. 2120, Cod. Civ., garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR. Il contributo viene versato mensilmente dai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta lavoratori, secondo le modalità indicate nella circolare INPS n. 70/2007.
Tale contributo assume la natura di contribuzione previdenziale e, come tale, è sottoposto alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Altresì, come per la genericità delle prestazioni riconosciute dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, anche le prestazioni erogate dal Fondo di tesoreria INPS sono soggette al principio dell'automaticità delle prestazioni ex art. 2116, Cod. Civ.
Trasferibilità del trattamento di fine rapporto e neutralità d'imposta
Le disposizioni introdotte con il comma 7-bis consentono implicitamente di trasferire le quote di trattamento di fine rapporto accantonate presso il datore di lavoro a favore di un fondo di previdenza complementare. In particolare, il regime fiscale del trasferimento del trattamento di fine rapporto pregresso è stato chiarito dalla circolare 9 gennaio 2008, n. 1/E, dell'Amministrazione finanziaria, che ha accertato la neutralità d'imposta. Come già rilevato nella circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, il trasferimento al fondo del trattamento di fine rapporto, sia maturando che maturato, non configura un'anticipazione delle spettanze, non rientrando nella disponibilità finanziaria del percipiente, e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento.
Chiaramente l'intero importo verrà assoggettato a tassazione al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica con applicazione delle aliquote riservate al servizio prescelto; in particolare, per le quote accantonate successivamente al 1° gennaio 2007, del 23% (anticipazione per acquisto prima casa, etc.) e variabili dal 15% al 9% (riduzione dello 0,3% annuo in ragione di ogni anno successivo al 15°, con minimo al 9%, applicabili a spese sanitarie, rendita pensionistica, capitale, etc.), senza ricalcolo dell'Amministrazione Finanziaria.
Indubbi appaiono i vantaggi fiscali per i montanti successivi al 1° gennaio 2007, atteso che il trattamento di fine rapporto accantonato presso il datore di lavoro è assoggettato a tassazione separata e successivo ricalcolo dell'Agenzia delle Entrate (min. 23%), a fronte delle aliquote sopra menzionate.
INPS, messaggio n. 413/2020 ed indisponibilità delle quote versate al Fondo di Tesoreria
In tale quadro normativo, l'Istituto Previdenziale riconduce il Fondo di Tesoreria ad una gestione di natura meramente previdenziale, con conseguente indisponibilità delle somme versate, salvo i casi di richiesta di anticipo del TFR nei limiti posti dalla normativa vigente. Pertanto, l'Istituto nega la portabilità delle quote di trattamento di fine rapporto pregresse e accantonate presso il Fondo di Tesoreria INPS (matricole previdenziali, CA 1R, 2R e 7W). Rimane ferma la possibilità del lavoratore di aderire successivamente alle forme di previdenza complementare esclusivamente per il TFR maturando.
La posizione dell'INPS, a parere di chi scrive, appare in contrasto con la ratio legis della disciplina in commento relativamente alla parte in cui il legislatore, tramite l'istituto del trasferimento dell'accantonato, ha inteso favorire la libera circolazione delle posizioni individuali all'interno della previdenza complementare, nonché consentire la possibilità di creare delle posizioni previdenziali individuali, anche in ragione dell'ormai vigente sistema pensionistico contributivo e dei suoi relativi massimali.
È, infine, indubbia la difformità di trattamento e la discriminazione tra le scelte consentite ai lavoratori dipendenti, per cause non riconducibili agli stessi, men che meno alle aziende, per il sol fatto di essere occupati in aziende con più o meno di cinquanta dipendenti.
QUADRO NORMATIVO |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: