Quote del socio accomandatario sottoponibili a sequestro
Pubblicato il 15 settembre 2015
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La quota spettante al socio accomandatario, pur non potendo essere sequestrata in costanza di rapporto societario se non sia liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, può tuttavia, essere sottoposta a esecuzione forzata all’esito della liquidazione della società.
E difatti, da un lato, il sequestro della quota del socio accomandatario deve essere escluso, poiché l’intuitus personae sul quale si fonda l’esistenza della società verrebbe meno al venire meno della sostanziale qualità di socio in capo al soggetto che amministra la società e che assume su di sé il rischio d’impresa, con la conseguenza di un danno per gli altri soci, soggetti terzi del tutto estranei alle ragioni del sequestro.
Dall’altro lato, il rapporto sociale in questione è però disciplinato anche dagli articoli 2270 e 2305 del Codice civile i quali, anche se impediscono al creditore particolare del socio di sostituirsi a questo nella posizione appunto di socio, lo autorizzano a far valere le sue ragioni sulla quota spettante al socio stesso all’esito della liquidazione.
Sulla scorta di dette considerazioni, la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 36929 del 14 settembre 2015, ha rigettato il ricorso promosso dal socio accomadatario di una Sas, imputato, tra gli altri reati, di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false, contro la decisione di conferma del sequestro preventivo disposto nei suoi confronti e che aveva colpito, tra gli altri beni, le quote di sua proprietà della società.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 44 - Sequestrabili anche le quote della Sas – Galimberti
- ItaliaOggi, p. 25 – Le mani del Fisco sulle quote societarie – Alberici
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