Earn out e partecipazioni: tassazione alla cessione, non all’incasso

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In caso di cessione di partecipazioni con earn-out, la base imponibile si consolida al momento della stipula del contratto, e a tale data va riferita l’aliquota fiscale da applicare alla plusvalenza, indipendentemente dal momento in cui i corrispettivi vengano effettivamente incassati.

Cessione partecipazioni con earn-out: tassazione all’anno del contratto

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15944 del 14 giugno 2025, si è occupata della tematica della determinazione del momento impositivo in caso di cessione di partecipazioni sociali con clausola di earn-out.

La pronuncia chiarisce quale sia il momento impositivo determinante ai fini dell’applicazione dell’aliquota fiscale, in presenza di corrispettivi condizionati percepiti in annualità successive rispetto alla data del contratto.

Il caso oggetto di giudizio  

Il ricorrente aveva ceduto, nel 2011, una partecipazione pari all’11,67% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, prevedendo nel contratto:

  • un prezzo base;
  • un aggiustamento prezzo;
  • un earn-out condizionato ai risultati economici della società ceduta negli anni 2012 e 2013.

L’earn-out - si rammenta - è una clausola contrattuale che prevede il pagamento differito di una parte del prezzo di cessione, subordinato al raggiungimento di determinati risultati economici o finanziari da parte della società ceduta dopo la vendita.

Il contribuente dichiarava e assoggettava a imposta i proventi incassati negli anni 2012 e 2013 applicando l’aliquota del 20% (vigente a tali date). Successivamente, proponeva istanza di rimborso ritenendo applicabile l’aliquota del 12,5%, vigente nel 2011, momento della cessione.

L’iter processuale  

La Commissione Tributaria Regionale rigettava la richiesta, affermando che la tassazione doveva avvenire in base al principio di cassa, rilevando l’anno dell’incasso dell’earn-out (2012 e 2013).

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, deducendo, tra i motivi di impugnazione, la falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, sostenendo che la plusvalenza si realizza alla data della cessione della partecipazione, e non negli anni successivi in cui sono incassati gli earn-out.

La decisione della Corte di Cassazione

La doglianza del cotnribuente è stata accolta dalla Cassazione.

Individuazione del momento di realizzo  

Secondo la Corte, il momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’aliquota d’imposta applicabile alla plusvalenza è quello in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso della partecipazione, anche in presenza di earn-out, non quello dell’incasso del corrispettivo differito.

Ai fini della individuazione del momento di realizzo - si legge nella decisione - "le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione".

Il principio è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza alla data della cessione mentre le vicende successive, come il mancato incasso del prezzo, la rateizzazione o l’estinzione dell’obbligo, sono irrilevanti ai fini fiscali.

L’affermazione di questo principio permette di distinguere il momento in cui si perfeziona la cessione del titolo da quello in cui avviene l’incasso del corrispettivo:

  • il momento di realizzo definisce il regime di tassazione applicabile;
  • l’incasso, invece, individua il periodo d’imposta ai fini del principio di cassa.

In presenza di una clausola di earn-out, in particolare, al momento della cessione si realizza un reddito diverso relativo alla parte fissa del corrispettivo. Successivamente, al verificarsi delle condizioni previste, si genera un ulteriore reddito dello stesso tipo, secondo il principio di cassa.

Tale reddito rappresenta comunque una quota del corrispettivo della cessione.

Viene determinato secondo criteri stabiliti nel contratto, anche se dipendenti da fattori esterni, come l’andamento economico della società.

Pertanto, è al momento della stipula del contratto che si deve fare riferimento per individuare il regime fiscale applicabile, inclusa l’aliquota d’imposta.

Principio di diritto

Da qui l'enunciazione del principio di diritto secondo cui:

"In materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio per cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, si applica anche in presenza di una clausola di earn-out, che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, collegate ai risultati economici della società, il pagamento di una ulteriore parte del corrispettivo".

Le conclusioni della Cassazione

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha stabilito che, anche in presenza di una clausola di earn-out, il momento rilevante per determinare l’aliquota fiscale applicabile alla plusvalenza è quello della cessione della partecipazione.

Ha quindi accolto il ricorso del contribuente e riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta versata in eccesso.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un contribuente cede una partecipazione societaria nel 2011, con clausola di earn-out riferita agli anni 2012 e 2013. Chiede il rimborso delle imposte versate con aliquota del 20%, sostenendo che si doveva applicare l’aliquota del 12,5% vigente nel 2011.
Questione dibattuta Se, in presenza di una clausola di earn-out, l’aliquota d’imposta sulla plusvalenza debba essere determinata con riferimento alla data della cessione (2011) o a quella dell’incasso dei corrispettivi variabili (2012 e 2013).
Soluzione della Corte di Cassazione La tassazione deve riferirsi al momento della cessione del titolo, non all’incasso dell’earn-out. Il realizzo della plusvalenza si considera avvenuto alla data del contratto. Accolto il ricorso, riconosciuto il diritto al rimborso.
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