Quote condominiali: è illecito sollecitare il pagamento presso il datore di lavoro

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Il Garante per la Privacy, con provvedimento n. 314 del 19 giugno 2014, ha dichiarato illecito il trattamento dei dati effettuato da un amministratore condominiale che aveva inviato un sollecito di pagamento al datore di lavoro di un condomino, in ritardo con il saldo di alcune rate.

Nel caso di specie, benché il sollecito fosse stato inviato su richiesta del proprietario dell'appartamento affittato, lo stesso era stato spedito ad un indirizzo email accessibile anche ad altri colleghi del condomino moroso e riportava anche l’ammontare del debito.

Per il Garante, il trattamento di dati effettuato dall’amministratore è illecito in quanto lesivo della dignità della persona ed effettuato senza consenso del condomino, che non aveva autorizzato quel tipo di comunicazione.

Infine, poiché la mail era stata inviata da dipendenti dello studio, anche se in assenza del titolare, il Garante ha prescritto all'amministratore – in qualità di titolare del trattamento - di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione di dati personali a terzi avvenga, in futuro, nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e agli incaricati del trattamento.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 - Niente solleciti alla e-mail di lavoro - Ciccia

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