Quarantena, isolamento e auto-sorveglianza con nuove regole
Pubblicato il 07 febbraio 2022
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Quarantena, isolamento, sorveglianza attiva ed ora anche auto-sorveglianza sono termini divenuti ormai di uso comune. A sdoganarli ha contribuito in modo determinante la pandemia da Covid 19 con cui hanno dovuto fare i conti tutti, compresi i datori di lavoro nella gestione dei propri dipendenti (e non solo).
Conoscere pertanto le regole alla base delle diverse misure di sicurezza pubblica adottate è fondamentale per comprendere come gestire il personale interessato dalle stesse. Misure queste poi in continua evoluzione.
Cerchiamo di fare il punto sulla situazione attuale alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, con la circolare del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498, che ha aggiornato le istruzioni sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da Covid 19.
Partiamo dalle definizioni. Cosa si intende per quarantena, isolamento e auto-sorveglianza? Quali differenze ci sono tra le varie misure alla luce delle nuove indicazioni del Ministero della Salute? E cosa deve o può fare il datore di lavoro?
Isolamento
L’isolamento è la misura disposta per le persone affette da COVID-19 durante il periodo di trasmissibilità del virus.
La durata del periodo di isolamento varia in base allo stato vaccinale del soggetto contagiato:
- per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l’isolamento dura 10 giorni;
- per i vaccinati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.
Al termine del periodo il contagiato deve risultare negativo al test molecolare o antigenico.
In caso di malattia da Covid-19, l'INPS ha chiarito che "il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno".
Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante.
Quarantena
La quarantena è la misura disposta per la persona sana (contatto stretto) esposta ad un caso COVID-19. Tale misura è stata ridotta da 10 a 5 giorni per i seguenti contatti:
- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.
La quarantena decorre dall’ultimo contatto con il caso positivo e la sua cessazione è subordinata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del periodo.
Al termine del periodo di quarantena precauzionale è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi.
Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Dal 1° gennaio 2022 il periodo di quarantena da contatto non è più equiparato a "malattia". Pertanto non è previsto alcun indennizzo da parte dell’INPS, ma resta ferma in questi casi la possibilità da parte del datore di lavoro di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, con modalità semplificate fino al 31 marzo 2022.
I lavoratori fragili, dipendenti con disabilità grave o in possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Tale possibilità è ammessa fino alla data di adozione di un decreto interministeriale che individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità per le quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. I lavoratori fragili che non potessero lavorare in modalità agile, dal 1° gennaio 2022, non hanno diritto all'indennità per ricovero ospedaliero
Si ricorda che fino al 31 marzo 2022 spetta un congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di figli affetti da SARS CoV-2 (under 14 o senza limiti di età, se disabili gravi), in quarantena da contatto ovunque avvenuta, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
Auto-sorveglianza
L'ultima misura, la più recente, è l'auto-sorveglianza che non impone al soggetto che ha avuto un contatto stretto con un positivo la permanenza domiciliare, ma solo l'obbligo di eseguire una auto-diagnosi dello stato di salute.
Si è soggetti ad auto sorveglianza per i contatti stretti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario.
La misura dell’autosorveglianza ha la durata di 5 giorni, con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Durante l'auto sorveglianza è ammessa l'attività lavorativa anche in presenza.
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