Punibilità con limiti per fatture soggettivamente false e omessa dichiarazione

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Con la sentenza n. 41444 del 14 novembre 2011, la Corte di cassazione interviene con due importanti chiarimenti in tema di violazioni tributarie e ricadute penali.

Il primo riguarda l’uso in dichiarazione di fatture inesistenti soggettivamente: si ritiene che non vi siano conseguenze penali poiché non si è in presenza di dichiarazione fraudolenta, avendo il contribuente pagato la fattura fatta per operazioni commerciali reali ma non intrapresa fra i soggetti indicati. La circostanza può rilevare solo per il requisito dell’inerenza del costo dell’operazione.

Il secondo riguarda i calcoli da effettuare per quantificare l’importo dell’imposta evasa per stabilire il superamento o meno della soglia di punibilità – Dlgs 74/2000 - per omessa presentazione della dichiarazione: la Corte spiega che oltre ai ricavi non dichiarati devono essere considerati anche i costi, non già fittizi, ma realmente sostenuti dal contribuente.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Fatture inesistenti non punibili - Iorio

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