Pubblicità ingannevole anche se non comparativa

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Con sentenza pronunciata il 13 marzo 2014 relativamente alla causa C-52/13, la Corte di giustizia è intervenuta in merito ad una domanda di rinvio pregiudiziale che verteva sull'interpretazione della Direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

La domanda era stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società italiana e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito a una decisione che aveva accertato una fattispecie di pubblicità ingannevole posta in essere dalla prima.

Secondo i giudici europei, in particolare, la direttiva citata deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda la tutela dei professionisti, essa si riferisce alla pubblicità ingannevole e alla pubblicità illegittimamente comparativa come a due infrazioni autonome.

Ciò posto – si legge nelle conclusioni della decisione europea - “al fine di vietare e di sanzionare una pubblicità ingannevole, non è necessario che quest'ultima costituisca al contempo una pubblicità illegittimamente comparativa”.
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