Pubblicazione delle sentenze: l'interessato può chiedere l'oscuramento del proprio nome

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Reso noto dal Garante per la privacy il documento contenente le linee guida da seguire in caso di pubblicazione delle sentenze a fini di informazione giuridica. E' infatti apparsa sulla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio scorso la deliberazione datata 2 dicembre 2010 che tutela il diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti in vicende giudiziarie e diretta ad uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, incluso reti di comunicazione elettronica, a fini di informazione.

Dopo aver constatato l'utilità della diffusione delle sentenze, il Garante precisa che non devono mai apparire i dati dei minori e delle parti coinvolte in procedimenti relativi al diritto di famiglia e allo stato delle persone. Al di là di tali situazioni particolari l'omissione del nominativo deve essere richiesta dalla persona interessata a mezzo di istanza al giudice, giustificandone i motivi e prima che venga chiuso il relativo giudizio. La richiesta è personale e non può riguardare altri soggetti.

Si specifica che gli originali delle sentenze devono sempre contenere i nomi delle parti. Inoltre non è compito delle cancellerie che rilasciano le copie provvedere alla cancellazione dei nomi, ma dovrà adoperarsi chi pubblica il provvedimento. In alcuni casi è lo stesso giudice che d'ufficio dispone l'oscuramento dei nomi quando dalla loro pubblicazione ne possa derivare un pregiudizio per la vita sociale e relazionale del soggetto.
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