Fondo per ricerca e sviluppo industriale biomedico

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Fondo per ricerca e sviluppo industriale biomedico

Con il decreto 20 ottobre 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina le modalità di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234/2021.

Nello specifico, il Fondo individua le forme di intervento finalizzate al potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche tramite la realizzazione di poli di alta specializzazione (ricompresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedico e della telemedicina).

Risorse

Le risorse finanziarie da destinare al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico sono stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.

Modalità di intervento del Fondo

Al fine di garantire la trasparenza delle iniziative, il Fondo adotta le seguenti modalità di intervento:

  • finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, per il tramite di investimenti diretti e indiretti;
  • finanziamento e sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico;
  • creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico per la realizzazione di una collaborazione tra le istituzioni scientifiche pubblica e private, ove si sostengono gli investimenti materiali e immateriali per la costituzione di nuovi poli e/o l’ammodernamento o la riconversione con specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti nonché il funzionamento di poli nel settore biomedico costituiti, ammodernati o riconvertiti i in relazione alle attività di gestione del polo, svolte sulla base di un programma di attività, comprese le iniziative di animazione e promozione del polo;
  • altri interventi a sostegno del settore che prevedono la partecipazione a strutture associative e in qualsiasi forma costituite, la realizzazione di attività di studio e analisi, l’attività di promozione dell’ecosistema nazionale e di animazione e anche di investimenti dall’estero.

Non sono ammessi i seguenti soggetti:

  • che versino in situazioni di incompatibilità o incapacità a beneficiare delle agevolazioni ovvero a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa l’applicazione di sanzioni interdittive;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori sono condannati con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il Fondo prevede la realizzazione di investimenti rivolti a start-up con alto potenziale di sviluppo e per le imprese che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico.

In particolare, gli interventi si rivolgono alla promozione di attività di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, tramite:

  • il finanziamento di iniziative per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo delle attività di ricerca industriale in favore della produzione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali;
  • il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di innovazione.
Allegati

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