Provvedimento comunale di rinegoziazione di “derivati” da sottoporre al giudice ordinario

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Il Tribunale amministrativo per la Toscana, con sentenza n. 932 depositata il 6 giugno 2013, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da un istituto di credito avverso le deliberazioni con cui il Comune di Firenze aveva rinegoziato dei precedenti contratti di swap provvedendo all'annullamento in autotutela degli atti, al fine di allinearli alla nuova situazione del proprio indebitamento.

I giudici regionali, in particolare, hanno ritenuto di essere sforniti di giurisdizione in ordine all'oggetto del contendere.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - l'operazione oggetto della controversia, non avendo comportato l'affidamento di un nuovo contratto pubblico, ma la parziale novazione e rimodulazione delle condizioni relative ad un rapporto negoziale in essere, non può che qualificarsi come attività di diritto civile su cui insiste la giurisdizione ordinaria.

La cognizione del giudice amministrativo in materia - spiega il Tar - è limitata all'affidamento di contratti pubblici operato da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; detta cognizione – conclude la decisione- “non si estende a quanto accade successivamente alla stipulazione del contratto stesso”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Swap, sulle ristrutturazioni decide il giudice ordinario - Trovati

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