Proventi del GSE per impianto fotovoltaico. Controlli del contribuente
Pubblicato il 24 febbraio 2025
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Un numero crescente di soggetti individuali, sprovvisti di partita Iva, ha installato nei propri edifici residenziali impianti fotovoltaici. Dall’installazione parte l’obbligo per il proprietario di sottoscrivere con il GSE una convenzione.
Infatti, dal momento che l'energia elettrica generata dai pannelli solari rischierebbe di essere inutilizzata se non fruita nel momento della produzione, agli utenti viene chiesto di firmare un accordo con il GSE, per il quale la parte di energia elettrica prodotta ma non impiegata viene trasferita a tale operatore. Queste cessioni sono compensate attraverso tariffe specifiche e, a intervalli regolari, il GSE effettua il pagamento per l'energia acquistata.
ATTENZIONE: Non è previsto che il GSE produca alcuna comunicazione formale o una specifica certificazione sul prezzo pagato.
Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto
Il proprietario può sottoscrivere con il GSE una convenzione di Ritiro Dedicato della durata annuale. Trattasi di una convenzione obbligatoria per chi ha installato l'impianto usufruendo del Superbonus 110%, ma può essere scelto, in alternativa, lo Scambio sul Posto.
Il Ritiro Dedicato rappresenta un'opzione semplificata disponibile per i produttori per vendere l'energia elettrica generata e distribuita nella rete, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Questa modalità permette ai produttori di cedere al GSE l'energia elettrica distribuita attraverso gli impianti ammessi, su sollecitazione del produttore stesso e come alternativa al mercato libero, seguendo criteri di semplicità procedurale e adottando condizioni economiche tipiche del mercato.
Il GSE paga al produttore un prezzo specifico per ogni kWh distribuito nella rete.
I guadagni ottenuti dai produttori dalla vendita di energia elettrica al GSE si aggiungono a quelli provenienti da eventuali schemi di incentivi, tranne nei casi in cui vengano applicati prezzi fissi onnicomprensivi che includono l'incentivo, per l'acquisto dell'energia elettrica distribuita.
Il Ritiro Dedicato non è compatibile con il servizio di Scambio sul Posto.
Il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.
Compensi per energia ceduta
Va detto che i guadagni ottenuti dalla vendita di energia da parte di entità proprietarie di impianti operanti con energie rinnovabili, destinati all'uso domestico e con una capacità non superiore a 20 kW, sono classificati come "redditi diversi" secondo l'articolo 67, paragrafo 1, lettera i) del TUIR e, come tali, devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi.
Essendo necessario definire i tempi e le procedure per l'invio elettronico di questi dati all'Agenzia delle Entrate, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato il decreto del 21 gennaio 2025 per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi ai guadagni derivanti dalla vendita dell'energia in surplus prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
Cessione di energia da fotovoltaico. Dati da trasmettere
In base all'articolo 1 del decreto del MEF 21 gennaio 2025, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., GSE, è tenuto a notificare all'Agenzia delle Entrate:
a) il totale dei ricavi distribuiti nell'anno solare precedente a individui o condomini, nel contesto del servizio di “Scambio sul posto”, provenienti dalla vendita dell'energia generata da un impianto a fonti rinnovabili con una capacità massima di 20 kW, installato per coprire i fabbisogni di un'abitazione o di un edificio condominiale, che supera l'uso privato;
b) il totale dei ricavi distribuiti nell'anno solare precedente a individui o condomini, esclusi quelli del servizio di “Scambio sul posto” menzionato nella lettera a), provenienti dalla vendita dell'energia generata da un impianto a fonti rinnovabili con una capacità massima di 20 kW, installato per rispondere ai bisogni di un'abitazione o di un edificio condominiale, che eccede i consumi privati.
Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.
Le procedure tecniche per l'invio elettronico delle comunicazioni previste dal decreto 21 gennaio 2025 saranno definite tramite un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver consultato l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
L’impatto sulle dichiarazioni delle persone fisiche
Innanzitutto, la trasmissione di questi dati porterà al loro inserimento automatico nelle dichiarazioni precompilate dei riceventi. Questo significa che, al momento della revisione delle dichiarazioni, troveranno già compilato il quadro RL (per il modello Redditi PF) o il quadro D (per il modello 730).
Di conseguenza, ci sarà un incremento delle imposte dovute basato su queste dichiarazioni, che varierà in funzione dell'importo dei redditi comunicati (è importante notare che, come stabilito dal decreto 21 gennaio 2025, i redditi riferiti sono quelli generati da impianti alimentati da fonti rinnovabili, non solo pannelli solari).
Tuttavia, va considerato che essendo l’importo di tali redditi molto basso, il contribuente può non prestarvi attenzione; ed è anche vero che non tutti i contribuenti utilizzano la dichiarazione precompilata.
Pertanto potrebbe esserci il rischio che tali redditi non vengano inclusi nelle dichiarazioni annuali.
Conseguenze della mancata indicazione di tali redditi in dichiarazione
E’ noto che l’Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento che contesta l'omissione nella dichiarazione di specifici redditi, invia prima una cosiddetta lettera di compliance. In questa comunicazione, l'Agenzia avverte il contribuente che, dagli esami effettuati, si sono riscontrate anomalie nei redditi dichiarati e lo sollecita a fornire delucidazioni oppure, se accetta le osservazioni, a correggere la situazione attraverso il ravvedimento operoso.
Se non si risponde a tale lettera, segue l'invio dello schema d'atto, che è in pratica una versione preliminare dell'avviso di accertamento che sarà inviato in un secondo momento. Questo passaggio ha lo scopo di innescare il cosiddetto contraddittorio informato, durante il quale il contribuente può esporre le proprie argomentazioni oppure procedere all'accertamento con adesione e, eventualmente, sanare eventuali irregolarità attraverso il ravvedimento operoso.
Nel caso in cui anche lo schema d'atto non venga considerato, l'Agenzia delle Entrate finalizzerà e invierà l'avviso di accertamento definitivo.
Per evitare ciò, la strategia più efficace è dedicare maggiore attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi e quindi:
- controllare annualmente i dati della propria dichiarazione precompilata, anche se non si utilizza questo metodo di presentazione;
- accedere al portale del GSE utilizzando le proprie credenziali o lo SPID per controllare i redditi versati dal gestore in uno specifico anno fiscale.
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