Proroga del trattamento CIGS 2018-2019. Necessari accordi in sede governativa
Pubblicato il 08 febbraio 2018
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Al trattamento di CIGS, previsto dall’art. 22-bis, Dlgs n. 148/2015, introdotto dalla Legge di bilancio 2018, possono accedere le aziende con più di 100 dipendenti per la durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale, in ogni caso nel limite complessivo di spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
A fornire tale precisazione è il ministero del Lavoro con circolare n. 2 del 7 febbraio 2018.
Dalle Legge di bilancio la proroga degli interventi di CIGS
La legge n. 205/2017, con il nuovo articolo 22-bis aggiunto al Dlgs n. 148/2015, ha dato la possibilità alle imprese con più di 100 lavoratori, per gli anni 2018 e 2019, di ottenere una proroga degli interventi di CIGS in presenza di causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale e in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015.
Per ottenere la proroga, è necessario che le aziende abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa – con la presenza della regione o regioni interessate – riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia regionale. I soggetti devono presentare rilevanti problemi occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale di riferimento.
Il trattamento di integrazione salariale in discorso deve intendersi come prosecuzione di un trattamento CIGS già riconosciuto all’impresa, sia esso in corso sia risolto nell’anno 2017.
Prosecuzione di un programma di riorganizzazione
Il trattamento di integrazione salariale può essere prorogato sino al limite di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti:
- investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.
Prosecuzione di un programma di crisi aziendale
In tale ipotesi, il trattamento di integrazione salariale è prorogabile sino al limite di 6 mesi se il piano di crisi aziendale prevede:
- interventi correttivi complessi, diretti a garantire la continuazione dell’attività aziendale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi;
- un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali con l’indicazione di specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione o le regioni interessate.
La circolare n. 2 del 7 febbraio 2018 fa presente che gli interventi sono concessi nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Come presentare la richiesta
Per attivare la procedura di richiesta alla proroga di CIGS è necessario utilizzare l’applicativo “cigsonline”. Alla domanda telematica vanno allegati l’accordo governativo e la relazione che attesti la presenza dei requisiti utili per beneficiare della proroga.
Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio.
- eDotto.com – Edicola del 24 gennaio 2018 - CIGS, verifiche ispettive sul posto e relazione nei termini di legge – Schiavone
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