CIGS, verifiche ispettive sul posto e relazione nei termini di legge
Pubblicato il 24 gennaio 2018
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Con nota prot. n. 533, del 18 gennaio 2018, il Ministero del Lavoro ha rammentato che il Testo Unico degli ammortizzatori sociali, per la CIGS, prevede l’obbligo per gli Ispettorati di verificare gli impegni aziendali, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, e di relazionare in merito entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato all’INL.
Qualora dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto si deve concludere nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
Poiché nei fatti non sempre i termini per le verifiche sono rispettati, la nota invita gli Uffici territoriali dell’Ispettorato a rispettare il termine dei 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato per l’invio delle verifiche ispettive, sottolineando l’importanza che la verifica in questione non si limiti ad una mera verifica documentale ma presupponga l’accesso sul posto di lavoro.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha invitato gli Ispettorati territoriali ad attenersi scrupolosamente ai contenuti della circolare n. 27/2016, relativa agli accertamenti ispettivi nell’ambito del procedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
- eDotto.com – Edicola dell’8 agosto 2016 – CIGS Verifiche ispettive – Schiavone
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