Professionista in regime forfettario. Ritenuta estera non recuperabile
Pubblicato il 18 marzo 2019
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Il professionista che ha scelto il regime forfettario non può recuperare la ritenuta d’acconto applicata da una società con sede in San Marino. E’ quanto affermato nella risoluzione n. 36 del 15 marzo 2019 dell’agenzia delle Entrate.
L’istante ha fatto presente all’Agenzia che una società sua cliente, con sede nella Repubblica di San Marino, ha applicato, al momento del pagamento della fattura, una ritenuta di acconto del 20%, sulla base dell’articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra Italia e San Marino.
In base a tale Convenzione, i redditi derivanti dall’esercizio di una libera professione sono assoggettati a una tassazione concorrente in Italia, paese di residenza del contribuente, e a San Marino, Stato in cui l’attività è prestata.
Il professionista ha chiesto come poter detrarre la ritenuta, visto che ha aderito al regime forfettario.
Professionista in regime forfettario escluso dal recupero della ritenuta
Le Entrate ricordano la suddetta Convenzione ed anche la disciplina nazionale di San Marino, secondo cui le prestazioni di servizi rese da un libero professionista italiano nella Repubblica di San Marino sono assoggettate da parte del committente a una ritenuta del 20%.
Per quanto riguarda l’Italia, l’adesione al regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% sul 78% del proprio imponibile lordo. Tale reddito, quindi, non concorre alla formazione del reddito complessivo e ciò implica che non è possibile fruire del credito per le imposte assolte all’estero (articolo 165 del Tuir).
Infatti, per fruire del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero è necessario che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente.
Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente scegliesse il regime ordinario Irpef: così facendo, infatti, il reddito in esame concorrerebbe alla formazione del reddito complessivo e, di conseguenza, l’imposta assolta all’estero potrebbe essere recuperata secondo i principi dell’articolo 165 del Tuir.
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