Procura speciale: salvo diversa espressa volontà, vale solo per il giudizio per cui è conferita
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 aprile 2010
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La Corte di cassazione, con sentenza n. 6469 depositata il 17 marzo 2010, è intervenuta in materia di procura speciale, sottolineando, come, ai sensi dell'articolo 83 del Codice di procedura civile, la stessa, quando nell'atto non è espressamente prevista una diversa volontà, si presume conferita per un determinato grado del processo.
E' stato quindi dichiarato inammissibile un atto di appello sottoscritto da un difensore sulla scorta di una procura speciale rilasciata dal contribuente allo stesso per il giudizio di primo grado; nella stessa procura, infatti, nonostante si conferisse al difensore “ogni e più ampia facoltà di legge”, non vi era alcun elemento o indizio dal quale era possibile desumere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendessero anche ai gradi successivi al primo.
E' stato quindi dichiarato inammissibile un atto di appello sottoscritto da un difensore sulla scorta di una procura speciale rilasciata dal contribuente allo stesso per il giudizio di primo grado; nella stessa procura, infatti, nonostante si conferisse al difensore “ogni e più ampia facoltà di legge”, non vi era alcun elemento o indizio dal quale era possibile desumere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendessero anche ai gradi successivi al primo.
- ItaliaOggi, p. 37 – Giudizi, delega allargata - Fuoco
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